Il medico deve dimostrare di aver ottenuto un consenso informato
Un modulo generico non è nemmeno un indizio del consenso informato. Il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, con la sentenza n. 209 del 21 giugno 2007 ha stabilito che anche se l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente, sussiste la responsabilità (contrattuale) dei sanitari in mancanza il consenso informato, in quanto il trattamento medico prestato senza consenso viola gli artt. 32 e 13 della Costituzione. La sentenza afferma che l'onere della prova di avere fornito un valido consenso informato è a carico dei sanitari. Il Tribunale chiarisce che la sottoscrizione di un modulo prestampato e generico, non vale nemmeno come indizio al riguardo; nel caso di specie il Tribunale, tra l'altro, ha sottolineato che nel modulo manca il nome del sanitario che avrebbe dovuto fornire le informazioni strumentali al consenso. La sentenza, sotto il profilo del danno, aderisce all'orientamento che, a fronte dell'omissione del consenso informato, considera risarcibile l'intero danno subito dal paziente, e non il solo danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Concorso corso triennale Medici Medicina Generale 2008- 2011
Vi informiamo che, come assicurato per le vie brevi dai Funzinari del Ministero della Giustizia, l'avviso di emanazione dei bandi relativi al concorso in oggetto per il triennio 2008-2011 verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami nr. 26 del 01 aprile 2008. Ciò posto e in considerazione a che, il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, conincide con un giorno festivo, si segnala che verrà considerato utile, quale termine ultimo per l'invio o la presentazione delle domande, il giorno 02 maggio 2008.
Medicina Generale
La pubblicazione sul sito dei documenti relativi alle graduatorie di Medicina Generale e agli ambiti territoriali carenti, avviene secondo il seguente calendario:
la graduatoria provvisoria, con il relativo comunicato e il fac-simile di istanza di riesame, a partire dall'ultima settimana di settembre
-
la graduatoria definitiva e il relativo comunicato a partire dall'ultima settimana di dicembre
-
gli ambiti territoriali e le ore carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale, con il relativo comunicato e fac-simile di domanda di partecipazione alla assegnazione, a partire da:
Documenti disponibili
31 ottobre 2007
Comunicato della Direzione Generale Sanità.
Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale e 118, rilevati nel 1° semestre 2007.
31 ottobre 2007
Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale e 118, rilevati nel 1° semestre 2007.
31 ottobre 2007
Fac-simile domande
Altri documenti su:
http://www.sanita.regione.lombardia.it:80/gradregionali/med_index.asp?id=graduatorie
In Lombardia vaccino antimeningite per tutti.
L’annuncio della Regione dopo il parere favorevole del Ministero della Salute Diventeranno interamente gratuite le vaccinazioni contro la meningite per tutte le famiglie lombarde che decideranno di farne richiesta per i propri figli. Sta per essere approvata la delibera della Regione Lombardia sulla somministrazione della vaccinazione antimeningococcica C e dell'antipneumococcica, che prevede l'intero esonero dal pagamento per qualsiasi soggetto che la richieda, anche se non incluso nelle cosiddette 'categorie a rischio' . Lo ha annunciato la Regione Lombardia aggiungendo che la decisione e' conseguente alla risposta arrivata pochi giorni fa dal ministero della salute all'assessore regionale alla Sanita', Luciano Bresciani, che in aprile aveva chiesto un parere in merito all'utilita' di questi vaccini sulla base dell'evidenza scientifica. Il ministero di Lungotevere Ripa ha fornito il suo parere positivo generico e non supportato da nuovi elementi di tipo scientifico. E la Regione Lombardia sta comunque provvedendo. Per informazioni: www.regione.lombardia.it
Corte d'Appello di Genova
Scelte terapeutiche del medico e consenso informato
La verifica dell'esistenza di un consenso informato rileva allorché l'intervento terapeutico praticabile per curare una malattia comporti dei rischi che solo il malato può decidere se affrontare o meno, ma quando si tratti invece di scegliere come impostare un intervento e quale tipo di intervento eseguire, valutando preventivamente i rischi collegati all'una o all'altra soluzione, è solo il medico il soggetto tenuto a decidere in quanto la scelta terapeutica è attività tipica del medico a cui il paziente si affida confidando che la sua professionalità lo metta in grado di effettuarla valutando in modo appropriato i dati che emergono dall'esame obiettivo del suo caso, curando l'impostazione progettuale dell'intervento e soppesando i rischi collegati all'una o all'altra scelta. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Cassazione
Penale Il tartaro spetta al dentista
Esercizio abusivo dell'attività di igienista
dentale da parte della segretaria - assistente
alla poltrona Massima Atteso che dell'invasività
delle operazioni di detartrasi non può dubitarsi,
in quanto le stesse richiedono l'impiego di
strumenti specialistici e presiedono ad
un'attività di assoluta delicatezza in ragione
degli esiti (infezioni, guasti) che possono
derivare da una loro inesperta effettuazione,
pur nel silenzio normativo all'epoca dei fatti
di causa, l'assistente di poltrona non poteva (e
non potrebbe oggi) svolgere operazioni di
detartarizzazione, attività da ritenersi
riservata al medico dentista e - dunque -
penalmente censurabile ai sensi dell'art. 348
c.p. in caso di abusivo svolgimento.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
C assazione penale
Conseguenze di una lettera diffamatoria inviata all'Ordine dei Medici
In passato, la Suprema Corte ha affermato che integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone.
Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera ad un Ordine professionale, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo (personale dipendente dell'Ordine, medici veterinari presenti nella sede dell'Ordine, ecc), di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata al Consiglio (e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo componente del consiglio). (Avv. Ennio Grassini -
www.dirittosanitario.net)
Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario è tenuto ad adempiere. Tale inadempimento da luogo al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale specifica causa che va tenuto distinto dal risarcimento dei danni legati al tipo di intervento praticato. La paziente ha quindi diritto al risarcimento del danno per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Corte di
Cassazione
La
chiamata
telefonica
di un
paziente
colto da
malore
non
giustifica
l'uso
del
telefonino
durante
la guida
Nel caso
di
violazione
del
Codice
della
Strada
per il
contestato
uso del
telefono
cellulare
durante
la
guida,
non "a
viva
voce" o
dotato
di
auricolare,
ai sensi
dell'art.
173, non
può
ritenersi
giustificato
detto
comportamento
per
essere
stato il
trasgressore
un
medico,
"costretto
ad usare
il
cellulare
in
quanto
contattato
da una
paziente
colta da
malore".
Alla pur
urgente
chiamata,
il
sanitario
avrebbe
potuto
dare
riscontro
non
durante
la
guida,
con
pericolo
per sé e
per gli
altri
utenti
della
strada,
ma dopo
aver
opportunamente
arrestato
la
marcia
in
posizione
tale da
non
impegnare
la
circolazione
stradale.
(Avv.
Ennio
Grassini
-
www.dirittosanitario.net)
Presso
la sede
dell'Ordine
è
consultabile
una nota
dell'Avv.
Giorgio
Fregni
di
Modena
sulla
diffusione
musicale
nelle
sale
d'aspetto
degli
studi
medici.
(SIAE)

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