DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n.347
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (GU n. 218 del 19-9-2001)
testo in vigore dal: 20-9-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di
quanto   stabilito   nell'accordo  Stato-regioni  approvato  in  data
8 agosto  2001  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro
per  l'innovazione  e le tecnologie e con il Ministro per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Patto di stabilita' interno
  1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004  il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al
netto  delle  spese  per interessi passivi, delle spese finanziate da
programmi  comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria
delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli
impegni  a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5
per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmato  indicato  dal  documento  di
programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle spese per
l'assistenza  sanitaria  resta  regolato  sino  al  2004  nei termini
stabiliti  dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1, le regioni possono
prevedere  ulteriori  spese correnti necessarie per l'esercizio delle
funzioni  statali  ad  esse  trasferite  a decorrere dall'anno 2000 e
seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
  3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si
applicano  al  complesso  dei  pagamenti  per  spese  correnti,  come
definite  dai  commi  1  e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio 2000.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze
il  livello  delle  spese  correnti  e dei relativi pagamenti per gli
esercizi 2002, 2003 e 2004.
  5.  All'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"risorse  pubbliche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".
Art. 2.
       Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario
  1.  Le  regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie
affinche'  le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni
e   servizi,   aderiscano   alle   convenzioni   stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26   della   legge   23 dicembre   1999,   n.   488,  e
dell'articolo 59  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ovvero ad
altri  strumenti  di contenimento della spesa sanitaria approvati dal
CIPE,  su  parere  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome. Le regioni prevedono,
inoltre,  l'individuazione  e l'irrogazione di sanzioni nei confronti
degli  amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita'
alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e
delle  finanze,  adottano  le  opportune  iniziative  per favorire lo
sviluppo  del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni
e servizi in materia sanitaria.
  2.  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere possono decidere di non
aderire  alle  convenzioni  solo per singoli acquisti per i quali sia
dimostrata  la  non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al
collegio  sindacale  ed  alla regione territorialmente competente per
con   sentire   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
controllo.
  3.  Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture  ed  unita' di
controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed
informazioni  riguardanti  la  spesa  per beni e servizi, realizzano,
entro  il  31 dicembre  2001,  l'Osservatorio regionale dei prezzi in
materia  sanitaria,  rendendo  disponibili  i  relativi  dati  su  un
apposito sito internet.
  4.  Nel  monitoraggio  della  spesa sanitaria relativa alle singole
regioni si attribuisce separata evidenza:
    a) agli  acquisti  effettuati al di fuori delle convenzioni e per
importi superiori ai prezzi di riferimento;
    b) alla  spesa complessiva per il personale del comparto sanita',
ivi  compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato
nell'anno  2000,  fatti  salvi  gli  incrementi  previsti dai rinnovi
contrattuali.
  5.  All'articolo 87  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 6, sono inseriti i seguenti:
  "6-bis.  Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare,
nel  proprio  territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche,  specialistiche  ed  ospedaliere previsto dal presente
articolo,    assicurando    la    tempestiva   disponibilita'   delle
informazioni,  anche  per via telematica, ai Ministeri della salute e
dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
  6-ter.  Le  regioni  garantiscono  la  standardizzazione dei dati e
l'interoperabilita'  delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle
che  verranno  definite  nell'ambito  del  nuovo  sistema informativo
nazionale del Ministero della salute.
  6-quater.  Le  regioni determinano le modalita' e gli strumenti del
monitoraggio.   Le  regioni  determinano,  inoltre,  le  sanzioni  da
applicare  a  carico  dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti
connessi  al  monitoraggio  o  che abbiano effettuato prescrizioni in
misura superiore al livello appropriato.".
  6.  All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  "A  decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 2003";
    b) le   parole:  "dal  1  gennaio  2003"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 1 gennaio 2004".
Art. 3.
Disposizioni  in  materia  di equilibrio dei presidi ospedalieri e di
                     sperimentazioni gestionali
  1.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo 19  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis.   Non   costituiscono   principi   fondamentali,  ai  sensi
dell'articolo 117   della   Costituzione,  le  materie  di  cui  agli
articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.".
  2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
    a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere
di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;
    b) per  individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di
riequilibrio;
    c) per  determinare  le  misure  a  carico dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.
  3.  Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei
provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad
applicarsi  tutte  le  disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
come modificate dal presente articolo.
  4.   Nell'ambito  della  ristrutturazione  della  rete  ospedaliera
prevista  dall'articolo 2,  comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano
lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di
cui  l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie.    Gli    esuberi    di   personale   risultanti   dalla
ristrutturazione  sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle
strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per
assicurare   la  sostituzione  del  personale  cessato  dal  servizio
nell'ambito  della  stessa azienda e per realizzare servizi medici ed
infermieristici  domiciliari  per  malati cronici e terminali. Per le
ulteriori  eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5.   Gli   effetti   finanziari   positivi   o  negativi  derivanti
dall'entrata  in  vigore  delle  leggi  o dei provvedimenti regionali
adottati  ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui
bilanci delle singole regioni.
  6.  All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";
    b) al  comma 2 le parole: "e' proposto dalla regione interessata"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "e' adottato dalla regione o dalla
provincia autonoma interessata".
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono  ai  Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze,  nonche'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  copia  dei  programmi  di
sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati
sulla  base  dell'articolo 9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ovvero
sulla  base  della normativa regionale o provinciale disciplinante la
materia.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono   annualmente   ai   predetti   Ministeri,  nonche'  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali,   una   relazione   sui   risultati   conseguiti   con  la
sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualita'
dei servizi.
Art. 4.
               Accertamento e copertura dei disavanzi
  1.  Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4
dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della
anticipazione  delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di
gestione,   l'accertamento  di  detti  disavanzi  e'  effettuato  con
riferimento  ai  dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data
di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto.  Le  risultanze
dell'accertamento  sono comunicate entro i successivi dieci giorni al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali.
  2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al
Ministero  della  salute, al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli  affari  regionali,  le  risultanze  dell'accertamento  dei conti
consuntivi  della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3.  Gli  eventuali  disavanzi  di gestione accertati o stimati, nel
rispetto  dell'accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni
con   le   modalita'  stabilite  da  norme  regionali  che  prevedano
alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
    a)  misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione  di  forme  di  corresponsabilizzazione dei principali
soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
    b) variazioni     dell'aliquota     dell'addizionale    regionale
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali
previste nella normativa vigente;
    c) altre   misure  idonee  a  contenere  la  spesa,  ivi  inclusa
l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
  4.  Al  fine  di  assicurare la copertura della quota dei disavanzi
relativi  all'anno  2000  di pertinenza regionale in base all'accordo
tra  lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni
sono  autorizzate  a  contrarre,  anche  in  deroga  alle limitazioni
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  mutui con oneri a carico dei
rispettivi bilanci.
Art. 5.
                           Tetti di spesa
  1.  A  decorrere  dall'anno  2002  l'onere  a  carico  del Servizio
sanitario  nazionale  per  l'assistenza farmaceutica territoriale non
puo'  superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13
per  cento  della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni
adottano,   sentite  le  associazioni  di  categoria  interessate,  i
provvedimenti  necessari ad assicurare il rispetto della disposizione
di cui al presente articolo.
Art. 6.
                        Livelli di assistenza
  1.  Nell'ambito  della  ridefinizione  dei  Livelli  essenziali  di
assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  la  Commissione  unica  del  farmaco, con proprio
provvedimento,  individua  i  farmaci che, in relazione al loro ruolo
non  essenziale,  alla  presenza  fra  i  medicinali  concedibili  di
prodotti  aventi  attivita' terapeutica sovrapponibile ed un migliore
rapporto   tra   costi   e  benefici,  possono  essere  totalmente  o
parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'.
  2.  La  totale  o  parziale  esclusione  dalla  rimborsabilita' dei
farmaci  di  cui  al  comma 1  e'  disposta,  anche con provvedimento
amministrativo  della  regione,  tenuto  conto  dell'andamento  della
propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.
Art. 7.
        Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
  1.  A  decorrere  dal  1  novembre 2001 i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica,  via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero
di  unita'  posologiche  e  dosi  unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del
prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel
normale   ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
direttive definite dalla regione.
  2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un
prezzo  superiore  al  minimo,  puo'  apporre  sulla ricetta adeguata
indicazione  secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione
della  ricetta  non  puo'  sostituire  il  farmaco  prescritto con un
medicinale   uguale   avente   un   prezzo   piu'   basso  di  quello
originariamente prescritto dal medico stesso.
  3.  Il  farmacista,  in assenza dell'indicazione di cui al comma 2,
dopo  aver  informato  l'assistito,  consegna  allo stesso il farmaco
avente   il   prezzo   piu'  basso,  disponibile  nel  normale  ciclo
distributivo  regionale,  in  riferimento  a  quanto  previsto  nelle
direttive regionali di cui al comma 1.
  4.  Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al
comma 2,  con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero
l'assistito  non  accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai
sensi  del  comma 3,  la  differenza  fra  il prezzo piu' basso ed il
prezzo del farmaco prescritto e' a carico dell'assistito.
Art. 8.
  Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti
  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di:
    a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali
che  richiedono  un  controllo  ricorrente del paziente siano erogate
agli  assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite
le  proprie  strutture  aziendali.  Nell'attuare  tale  modalita'  di
erogazione deve essere garantita l'economicita' e la non difficoltosa
reperibilita' dei farmaci;
    b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate,  pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi  dei  medicinali  di  cui  alla lettera a) anche presso le
farmacie predette;
    c) assicurare   l'erogazione   diretta  da  parte  delle  aziende
sanitarie  dei  medicinali  necessari  al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
    d) disporre,  al  fine di garantire la continuita' assistenziale,
che   la   struttura   pubblica   fornisca  direttamente  i  farmaci,
limitatamente  al  primo  ciclo  terapeutico  completo, sulla base di
direttive  regionali,  per  il periodo immediatamente successivo alla
dimis  sione  del  ricovero  ospedaliero  o alla visita specialistica
ambulatoriale.
Art. 9.
       Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 12 dell'articolo 85
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali
destinati  al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1,  lettere  a) e b), del
decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n. 124, e' limitata al numero
massimo  di  tre pezzi per ricetta; la prescrizione non puo' comunque
superare  i  sessanta  giorni  di  terapia. Sono abrogati il comma 6,
dell'articolo 1,   del   decreto-legge   30 maggio   1994,   n.  325,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,
nonche'  il  primo e il secondo periodo del comma 9, dell'articolo 3,
del  decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n. 124. Limitatamente ai
medicinali  a  base  di  antibiotici  in  confezione  monodose  e  ai
medicinali  somministrati esclusivamente per fleboclisi e' confermata
la  possibilita'  di  prescrizione  fino  a sei pezzi per ricetta, ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Per  i  farmaci  analgesici  oppiacei,  utilizzati  nella terapia del
dolore  di  cui  alla  legge 8 febbraio 2001, n. 12, e' consentita la
prescrizione   in   un'unica  ricetta  di  un  numero  di  confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
Art. 10.
    Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  il  Ministro  della salute, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano,  avvia  con  le  regioni  interessate  una
sperimentazione  della  durata  di  sei  mesi  per l'introduzione del
prezzo  di  rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione
alle due seguenti metodiche:
    a) adozione  del  prezzo di riferimento dei farmaci per categorie
terapeutiche omogenee;
    b) riduzione  del  prezzo  del farmaco rimborsabile all'aumentare
del fatturato relativo al farmaco medesimo.
Art. 11.
             Percentuale di sconto a carico di farmacie
  1.  A  decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei
confronti  delle  farmacie  che  presentano  un  fatturato  annuo non
superiore a 500 milioni di lire.
Art. 12.
                            Norma finale
  1.  I  principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.