MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 31 maggio 2001, n.321
  Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 183 del 8-8-2001)
testo in vigore dal: 23-8-2001

ERRATA-CORRIGE: G.U. n.221 del 22.9.01
                          

                        IL MINISTRO DELLA SANITA'

    
      Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
      Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      Visto   l'articolo  8-sexies,  comma  7,  del  decreto  legislativo
    30 dicembre  1992,  n.  502,  come modificato dal decreto legislativo
    19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanita' con
    proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
    tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
    disciplini   le   modalita'   di   erogazione   e   di  remunerazione
    dell'assistenza protesica;
      Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento
    recante  norme  per  le prestazioni di assistenza protesica erogabili
    nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione
    e  tariffe"  e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che
    prevede  la  ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica
    entro il 31 dicembre 2001;
      Ritenuto  di  dover  prorogare  il  suddetto  termine  provvedendo,
    comunque,  a  semplificare  le  modalita'  di  erogazione  di  alcuni
    dispositivi protesici;
      Visto  il  parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
    seduta dell'8 marzo 2001;
      Raggiunta  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
    sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    nella seduta del 22 febbraio 2001;
      Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
      Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    effettuata  con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma
    dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
    
                                 A d o t t a
                          il seguente regolamento:
                                   Art. 1.
             Proroga della disciplina dell'assistenza protesica
    
      1.  Nell'articolo  1, comma 1, del regolamento adottato con decreto
    ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole "erogabili nell'ambito
    del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000" sono
    sostituite   dalle  seguenti:  "erogabili  nell'ambito  del  Servizio
    sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001".
Avvertenza:
                  -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
              ai  sensi  dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle
              disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
              sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
              e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
              approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
              fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
              modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
              invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
              qui trascritti.
              Note al preambolo:
                  -  Il  testo  degli  articoli  26  e  57 della legge 23
              dicembre 1978, n. 833, e' il seguente:
                "Art.   26   (Prestazioni   di   riabilitazione).   -  Le
              prestazioni  sanitarie  dirette  aI  recupero  funzionale e
              sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
              psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
              erogate  dalle  unita' sanitarie locali attraverso i propri
              servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
              di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
              convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
              abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
              indicati  dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad uno
              schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
              il Consiglio sanitario nazionale.
                  Sono  altresi'  garantite le prestazioni protesiche nei
              limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
              secondo comma dell'art. 3.
                  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentito il
              Consiglio    sanitario   nazionale,   sono   approvati   un
              nomenclatore-tariffario  delle  protesi ed i criteri per la
              sua revisione periodica.".
                  "Art.  57  (Unificazione  dei livelli delle prestazioni
              sanitarie).  - Con decreti del Presidente della Repubblica,
              previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
              proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
              Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario
              nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal
              piano   sanitario   nazionale  di  cui  all'art.  53,  sono
              gradualmente  unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal
              piano  stesso,  le  prestazioni  sanitarie gia' erogate dai
              disciolti  enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli
              enti,   casse,  servizi  e  gestioni  autonome  degli  enti
              previdenziali.
                  Con  decreti  del  Presidente  della Repubblica, previa
              deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
              Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
              con  i  Ministri  del  tesoro  e della sanita', ed anche in
              conformita'  a  quanto  previsto  dalla  lettera f), quarto
              comma    dell'art.   53,   ai   provvede   a   disciplinare
              l'adeguamento   della   partecipazione  contributiva  degli
              assistiti   nonche'   le   modalita'  e  i  tempi  di  tale
              partecipazione   in   funzione   della  soppressione  delle
              strutture  mutualistiche di cui al primo comma del presente
              articolo.
                  Sono  comunque  fatte  salve  le  prestazioni sanitarie
              specifiche,  preventive, ortopediche e protesiche, erogate,
              ai  sensi  delle  leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
              degli  invalidi  per  causa  di  guerra  e  di servizio dei
              ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
                  Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni del decreto del
              Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, per
              quanto  riguarda  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
              curative  e  riabilitativa,  che devono essere garantite, a
              prescindere   dalla   iscrizione  di  cui  al  terzo  comma
              dell'art.  19  della  presente  legge,  agli  invalidi  del
              lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque
              concorso  di  questi  ultimi al pagamento delle prestazioni
              sanitarie.   Con   legge   regionale   e'  disciplinato  il
              coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
              delle  anzidette  prestazioni e gli interventi sanitari che
              gli  enti  previdenziali  gestori dell'assicurazione contro
              gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali
              pongono   in   essere,   in   favore  degli  infortunati  e
              tecnopatici,  per  realizzare le finalita' medico-legali di
              cui all'art. 75 della presente legge.".
                  -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge
              5 febbraio 1992, n. 104:
                  "Art.  34  (Protesi e ausili tecnici). - 1. Con decreto
              del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio
              sanitario  nazionale,  entro sei mesi dalla data di entrata
              in   vigore   della   presente  legge,  nella  revisione  e
              ridefinizione  del nomenclatore-tariffario delle protesi di
              cui  al  terzo  comma  dell'art. 26 della legge 23 dicembre
              1978,  n.  833,  vengono inseriti apparecchi e attrezzature
              elettronici  e  altri  ausili  tecnici  che  permettano  di
              compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico
              o sensoriale.".
                  - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
              1988, n. 400, e' il seguente:
                  "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
              regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
              autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
              espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
              materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
              adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
              necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
              I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
              dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
              dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
              del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
                  -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies
              del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,
              introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19
              giugno 1999, n. 229:
                  "7.  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,
              d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
              Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
              Bolzano,   disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e  di
              remunerazione   dell'assistenza   protesica,  compresa  nei
              livelli  essenziali  di  assistenza  di cui all'articolo 1,
              anche   prevedendo   il  ricorso  all'assistenza  in  forma
              indiretta.".
                  -  L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
              332,   concernente   "Regolamento   recante  norme  per  le
              prestazioni  di  assistenza protesica erogabili nell'ambito
              del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e
              tariffe" e' riportato in note all'art. 1.
              Nota all'art. 1:
                  -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 1 del
              decreto   ministeriale   27 agosto   1999,   n.  332,  come
              modificato dal decreto qui pubblicato:
                  "Art.  1 (Prestazioni di assistenza protesica erogabili
              nell'ambito    del    Servizio    sanitario   nazionale   e
              articolazione   del   nomenclatore).   -   1. Il   presente
              regolamento   individua   le   prestazioni   di  assistenza
              protesica   che  comportano  l'erogazione  dei  dispositivi
              riportati  negli  elenchi  1, 2 e 3 del nomenclatore di cui
              all'allegato   1,   erogabili   nell'ambito   del  Servizio
              sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce
              le  modalita'  di  erogazione.  Entro  la  suddetta data il
              Ministro  della sanita' provvede a ridefinire la disciplina
              dell'assistenza   protesica   e   le   tariffe  massime  da
              corrispondere  ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui
              all'elenco 1 del nomenclatore.".



                                   Art. 2.
    Modifica  dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
                                     332
    
      1.   La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
    ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e' sostituita dalle seguenti:
        "d)    i    soggetti    laringectomizzati   e   tracheotomizzati,
    ileo-colostomizzati   e   urostomizzati,   i  portatori  di  catetere
    permanente,  gli  affetti  da  incontinenza  stabilizzata nonche' gli
    affetti  da  patologia  grave  che  obbliga  all'allettamento, previa
    presentazione  di  certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la
    prescrizione,  redatta  da  uno  specialista  del  Ssn,  dipendente o
    convenzionato,  competente  per  la menomazione; indica i dispositivi
    protesici   necessari   e   appropriati,   riportati  dall'allegato 2
    rispettivamente  nelle  classi  "Ausili  per tracheotomia ISO 09.15",
    "Ausili  per  stomie  ISO  09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO
    09.24"  e  "Raccoglitore  per  urina  ISO  09.27", "Ausili assorbenti
    l'urina  ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni
    cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva
    visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non
    superiore  ad  un  anno.  Nell'indicazione  del  fabbisogno, la prima
    prescrizione  tiene  conto  della  eventuale necessita' di verificare
    l'adattabilita'  del  paziente allo specifico dispositivo prescritto.
    L'azienda   unita'   sanitaria  locale  di  residenza  dell'assistito
    autorizza  la  fornitura  dei dispositivi per il periodo indicato dal
    medico   prescrittore,   prevedendo   idonee  modalita'  di  consegna
    frazionata;
        d-bis)  i  soggetti  amputati di arto, le donne con malformazione
    congenita  che  comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o
    della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento
    di  mastectomia  ed  i  soggetti  che  abbiano  subito  un intervento
    demolitore   dell'occhio,   previa  presentazione  di  certificazione
    medica;".

Nota all'art. 2:
                  - Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  2  del  decreto
              ministeriale  27 agosto  1999,  n. 332, come modificato dal
              decreto qui pubblicato:
                  "Art.  2 (Aventi diritto alle prestazioni di assistenza
              protesica).   -   1.   Hanno   diritto  all'erogazione  dei
              dispositivi  contenuti  nel  nomenclatore  gli assistiti di
              seguito  indicati,  in  connessione  a  loro  menomazioni a
              disabilita' invalidanti:
                    a) gli  invalidi  civili, di guerra e per servizio, i
              privi  della  vista  e i sordomuti indicati rispettivamente
              dagli  articoli  6  e  7 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
              nonche'   i  minori  di  anni  18  che  necessitano  di  un
              intervento   di   prevenzione,  cura  e  riabilitazione  di
              un'invalidita' permanente;
                    b) gli  istanti  in  attesa  di  accertamento  che si
              trovino  nelle  condizioni previste dall'art. 1 della legge
              11 febbraio 1980, n. 18;
                    c) gli  istanti  in  attesa di riconoscimento cui, in
              seguito   all'accertamento   sanitario   effettuato   dalla
              commissione  medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata
              una  menomazione che comporta una riduzione della capacita'
              lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di
              cui  all'art.  1,  comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.
              295;
                    d) gli    istanti    in    attesa   di   accertamento
              entero-urostomizzati,  laringectornizzati, tracheotomizzati
              o  amputati  di  arto,  le  donne  che  abbiano  subito  un
              intervento  di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito
              un  intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione
              di certificazione medica;
                    e) i    ricoverati   in   una   struttura   sanitaria
              accreditata,  pubblica  o  privata,  per  i quali il medico
              responsabile    dell'unita'    operativa    certifichi   la
              contestuale  necessita'  e urgenza dell'applicazione di una
              protesi,   di   un'ortesi  o  di  un  ausilio  prima  della
              dimissione,  per  l'attivazione  tempestiva o la conduzione
              del  progetto  riabilitativo,  a  fronte di una menomazione
              grave  e  permanente.  Contestualmente alla fornitura della
              protesi  o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per
              il riconoscimento dell'invalidita'.".



                                   Art. 3.
    Modifica  all'articolo  4 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
                                     332
    
      1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "e' subordinata," sono
    inserite   le   seguenti  parole  "fatta  eccezione  per  le  ipotesi
    disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis)".
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Roma, 31 maggio 2001
                                                    Il Ministro: Veronesi
    Visto, il Guardasigilli: Castelli
      Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001
    Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 331

Nota all'art. 3:
                  -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 4 del
              decreto   ministeriale   27 agosto   1999,   n.  332,  come
              modificato dal decreto qui pubblicato:
                  "1. L'erogazione  a carico del SSN delle prestazioni di
              assistenza  protesica  individuate nel presente regolamento
              e' subordinata, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate
              dall'art.  2,  comma 1,  lettere d)  e d-bis), salvo i casi
              eventualmente  individuati  dalle  regioni,  al preliminare
              svolgimento   delle   seguenti   attivita':   prescrizione,
              autorizzazione, fornitura e collaudo".