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Leggi e Decreti
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Giovedì
19
Novembre
2009
| News
Liste
d'attesa.
Formigoni:
"problema
risolto
in
Lombardia"

Il
tema
delle
liste
d'attesa
è
completamente
risolto,
non
credete
alle
speculazioni
che
vengono
fatte
in
giro".
Lo
ha
detto
il
Presidente
della
Regione
Lombardia,
Roberto
Formigoni,
a
margine
del
convegno
"Il
contributo
del
privato
nell'attuazione
del
Piano
Socio
Sanitario
Regionale".
Formigoni,
parlando
con
i
cronisti,
è
tornato
sul
problema
della
lunghezza
delle
liste
di
attesa:
"La
Regione
Lombardia
- ha
aggiunto
il
governatore
- e'
quella
che
ha
stabilito
i
tempi
di
attesa
più
bassi
di
tutta
Italia.
Le
tanto
magnificate
regioni
rosse
hanno
tempi
d'attesa
stabiliti
per
legge,
più
alti
di
quelli
che
abbiamo
stabilito
noi.
Siamo
anche
la
Regione
che
ha
le
eccellenze
sanitarie,
quindi
i
pazienti,
che
vengono
anche
da
fuori
Lombardia,
vogliono
farsi
ricoverare
nei
nostri
ospedali
e
per
questo
c'è
una
pressione
di
cittadini
che
vogliono
andare
nei
nostri
centri".
12 Ottobre 2009 | News
Contro falsi certificati sanzioni più dure per medici
Sanzioni disciplinari più severe per i medici del Servizio sanitario nazionale. Con il via libera del Consiglio dei ministri, questa mattina, al decreto legislativo di attuazione della riforma della pubblica amministrazione, messo a punto dal ministro Renato Brunetta, vengono infatti inasprite le sanzioni disciplinari per i camici bianchi rei di false attestazioni di presenze o falsi certificati medici. Pene molto dure, anche di carattere penale. Ma non solo. Sono tante le novità inserite nel decreto con cui i medici, in quanto dipendenti pubblici, dovranno fare i conti. Si va dalla riforma dell'Aran, alla valutazione della performance. E ancora, da una maggiore trasparenza a un nuovo metodo per premiare il merito.Per quanto riguarda le sanzioni e i procedimenti disciplinari, il decreto - i cui contenuti principali sono pubblicati sul sito web del ministero della Funzione pubblica - prevede una semplificazione dei procedimenti e un incremento della loro funzionalità, soprattutto attraverso "l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento dell'istruttoria, l'abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell'amministrazione". Viene poi disciplinato "in modo innovativo il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale. Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni molto incisive, anche di carattere penale, non soltanto nei confronti del dipendente, ma anche del medico eventualmente corresponsabile".Tante le novità anche per i dirigenti, ritenuti "i veri responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori". A loro compete quindi la valutazione della performance individuale di ciascun dipendente, secondo criteri certificati dal sistema di valutazione. Viene inoltre promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno tenuti in considerazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Vengono infine fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza. In particolare, si prevede che "l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni per il 50% dei posti disponibili annualmente, e che i vincitori del concorso saranno tenuti a compiere un periodo di formazione in amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale". Novità anche per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le trattative per i rinnovi dei contratti di lavoro. L'Aran viene rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il presidente "rappresenta l'Agenzia e coordina il Comitato di indirizzo e controllo, composto da quattro esperti di riconosciuta competenza, con il compito di coordinare la strategia negoziale e di assicurarne l'omogeneità, verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo". La contrattazione decentrata viene condizionata maggiormente all'effettivo conseguimento di risultati programmati e di risparmi di gestione. Sempre in materia di merito, il decreto fissa una serie di principi nuovi: non più di un quarto dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto, non più della metà potrà goderne in misura ridotta al 50%, mentre ai lavoratori meno meritevoli non sarà corrisposto alcun incentivo. Inoltre vengono previsti incentivi aggiuntivi per le performance di eccellenza e per i progetti innovativi; criteri meritocratici per le progressioni economiche; l'accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione.Infine, per rafforzare la cultura della valutazione e della trasparenza nelle amministrazioni, il decreto prevede l'istituzione di una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità e organismi indipendenti ad hoc in ciascuna amministrazione. La Commissione fornirà ogni anno una graduatoria di performance delle singole amministrazioni statali, in base alla quale la contrattazione collettiva nazionale ripartirà le risorse premiando le migliori strutture e alimentando una sana competizione. Ogni amministrazione adotterà un programma triennale per la trasparenza della performance e per la integrità, il tutto visibile sul web.
7 Settembre 2009 | News
Ecm, nuove regole dal 2010

Per accreditamento dei provider e Formazione a distanza è finalmente partito il conto alla rovescia. Il via arriva da Cernobbio, in provincia di Como, dove si è svolta la I Conferenza nazionale sulla Formazione continua. La due giorni di lavori, patrocinata dal ministero del Welfare, fa infatti da palcoscenico alla presentazione del nuovo Programma Ecm, quello che dovrebbe “traghettare” il sistema dalla fase sperimentale alla piena maturità. L’impalcatura è quella disegnata dalla Commissione nazionale Ecm con il documento approvato e divulgato ai primi di agosto, nel quale vengono fissati gli indirizzi di fondo del nuovo sistema. Un sistema che si impernierà sull’accreditamento dei provider (ammessi operatori pubblici e privati forniti di adeguate competenze), sui piani formativi nazionali e regionali (nei quali si detteranno contenuti e pesi dell’aggiornamento), sulla Formazione a distanza (sancito l’obbligo dell’accreditamento nazionale per chi fa Fad in più regioni), sulla Formazione sul campo (che dovrebbe vedere in prima linea le aziende sanitarie pubbliche e private, il cui contributo servirà a colmare le lacune finora registrate nell’offerta formativa ad alcune categorie professionali) e sulla trasparenza delle sponsorizzazioni. «Finalmente» ha sottolineato Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo e vicepresidente della Commissione nazionale Ecm «si fa strada un modello di governance della Formazione continua nel quale ogni attore ha un ruolo di responsabilità». La partenza? Prevedibilmente dal 2010, anche se, come ha detto il direttore dell’Agenas, Fulvio Moirano «all’avvio potrebbe restare una coabitazione temporanea tra vecchio e nuovo sistema»
Settembre
2009
|
Leggi
Ecco come cambia l'Ecm,
tutte le novità
Si ripropone la trappola delle sigarette «leggere»
Diciture come «gold» o «silver» vengono percepite dai fumatori come il vecchio «light», fuorilegge da anni Le sigarette light? Pericolose come tutte le altre Sigarette al mentolo per conquistare i teenager Sul forum «Stop al fumo» di Corriere.it si possono ottenere consigli su come smettere di fumare MILANO – L’abolizione in Europa della dicitura «light» sui pacchetti di sigarette non ha messo fine all’inganno delle multinazionali del tabacco che promuovono alcuni marchi come meno dannosi per la salute. Lo sostiene una ricerca condotta dall’Università di Nottingham, in Gran Bretagna, su 1.300 fumatori. Le diciture «gold» o «silver», che hanno perso il posto di «light» e «mild» messe al bando dall’Unione europea nel 2002, rimangono informazioni «potenzialmente ingannevoli» perchè sono percepite dai consumatori come fattore di minor rischio. Ai partecipanti allo studio inglese sono stati mostrati alcuni pacchetti di bionde ed è stato chiesto loro di scegliere quali fumare: è emerso che la scelta si dirige verso i colori più chiari e le diciture «gold» o «silver», poiché si è portati a pensare che siano meno forti e quindi meno dannose. Secondo gli intervistati, per il 53 per cento degli adulti le Marlboro Gold (le ex light) provocano minori rischi per la salute e secondo il 31 per cento rendono più facile smettere di fumare rispetto alle «più forti» Marlboro rosse.
TUTTE LE SIGARETTE SONO UGUALI - La verità è che tutte le sigarette sono ugualmente pericolose, indipendentemente dal colore del pacchetto o da ciò che vi è scritto sopra. Come molti studi hanno già dimostrato, infatti, la quantità di nicotina trasmessa al cervello è simile per i vari tipi di tabacco. Di conseguenza, il piacere (e quindi la dipendenza) che ne derivano sono praticamente identici. Non fanno eccezione le varianti al mentolo, molto in voga fra i teenager americani e inglesi, né il fai da te con tabacco sfuso, particolarmente gradito (soprattutto perché limita i costi) ai ragazzi italiani. I pericoli che ne derivano sono ormai noti: il fumo è fra le principali cause di malattie all’apparato cardiocircolatorio e di più di un quarto di tutte le forme di cancro nel mondo occidentale. Tumori non soltanto polmonari, ma che colpiscono anche l’esofago, la laringe, le corde vocali, la bocca, la vescica, il pancreas, il rene, lo stomaco e il sangue.
L’EUROBAROMETRO SUL TABACCO – Eppure, noncuranti dei danni per la salute, tre cittadini europei su dieci, sopra i 15 anni di età, fumano. Stando ai dati pubblicati nell’ultimo rapporto pubblicato dall’Ue il 26 per cento fuma quotidianamente, il 5 per cento occasionalmente, il 22 per cento ha smesso di fumare e la metà circa dichiara di non avere mai fumato. I Paesi europei con più fumatori sono Grecia (42 per cento), Bulgaria (39), Lettonia (37) e Romania, Ungheria, Lituania, Repubblica Ceca e Slovacchia (36). Le cifre sono frutto di un’indagine condotta a dicembre 2008 dalla Commissione Europea in 28 Paesi (27 Paesi Ue e Norvegia) e che ha coinvolto più di 26mila persone. Dal sondaggio sono emersi tre messaggi chiave: la maggior parte dei cittadini europei approva il divieto di fumo nei luoghi pubblici (uffici, bar, ristoranti), ma il 19 per cento degli intervistati è esposto a fumo passivo sul luogo di lavoro e il 55 per cento è convinto che l’aggiunta di immagini a colori sui pacchetti di sigarette accanto agli avvertimenti scritti dissuaderebbe dal fumare più delle sole parole.
NEL 2010 SEI MILIONI DI MORTI – Secondo quanto emerge dalla terza edizione del Tobacco Atlas (opera della World Lung Foundation e dall’American Cancer Society) il fumo ucciderà, nel 2010, sei milioni di persone in tutto il mondo. Le cause? Problemi cardiaci, enfisema e tumori tutti legati alle sigarette. Il tutto con un costo esorbitante: 500 miliardi di dollari (pari al 3,6 Per cento del Pil mondiale) bruciati in spese mediche dirette, mancanza di produttività e danni ambientali. E se negli ultimi 40 anni il numero dei fumatori è diminuito nei Paesi ricchi come Usa, Gran Bretagna e Giappone, è purtroppo in costante crescita nei Paesi in via di sviluppo. La Cina risulta così di gran lunga il Paese dove si fuma di più, seguita da Usa, Russia e Giappone. A preoccupare gli esperti è poi un dato sconcertante: quasi un quarto dei ragazzi giovani prova la prima sigaretta prima dei dieci anni. Indifferenti a un’altra certezza confermata dal rapporto: i fumatori muoiono in media 15 anni prima dei non fumatori.
Luglio 2009
|
Aggiornamento
Ecco come cambia l'Ecm,
tutte le novità

Non solo congressi e
lezioni dal 'vivo' per
l'aggiornamento
professionale di medici
e personale sanitario.
Ma anche speciali
programmi in tv, corsi
online, senza
l'esclusione di mezzi
tecnologici innovativi
purché consentano
verifiche
dell'apprendimento e
superino una fase
sperimentale. E ancora.
Regole stringenti di
accreditamento dei
provider, raccolte in un
'Manuale' ad hoc
periodicamente
revisionato e un Albo
nazionale per i
fornitori di formazione.
Sono alcune novità del
nuovo sistema di
formazione continua in
medicina (Ecm) previste
nel documento
licenziato, nei giorni
scorsi, dalla
Commissione nazionale
Ecm. Il testo, che ora
attende l'approvazione
in Conferenza
Stato-Regioni, sarà
presentato ufficialmente
alla Conferenza
nazionale sulla
formazione continua, in
calendario a Cernobbio
il 14 e 15 settembre. I
due elementi
fondamentali della nuova
Ecm - accreditamento dei
provider e formazione a
distanza - sono legati a
doppio filo e 'partono'
quindi insieme. Infatti
la formazione a distanza
- realizzata attraverso
diversi mezzi
tecnologici e non, dalla
semplice rivista che
propone fascicoli e
questionari alle lezioni
in tv - nel sistema
precedente, che
prevedeva
l'accreditamento degli
eventi, poteva essere
difficilmente effettuata
proprio perché più
complicato verificare la
qualità e i risultati
ottenuti. Con
l'accreditamento dei
provider, ora, sarà più
efficace il controllo di
qualità. Chi fornisce
formazione a distanza
sarà sottoposto, nel
nuovo sistema, alle
stesse regole degli
altri, ma dovrà essere
qualificato dal punto di
vista tecnologico e
garantire la possibilità
di verifica
dell'apprendimento e la
qualità della formazione
offerta, che verrà
'promossa' anche
attraverso il giudizio
dei partecipanti. Cuore
del nuovo sistema sarà
il 'Comitato di garanzia
per l'indipendenza dell'Ecm
dal sistema di
sponsorizzazione'. Come
si legge nel documento
approvato dalla
Commissione Ecm, "i
requisiti richiesti, per
l'accreditamento dei
provider, riguardano in
particolare le
caratteristiche del
soggetto da accreditare,
la sua organizzazione,
il rigore qualitativo
nella offerta formativa
proposta e
l'indipendenza da
interessi commerciali.
Tutti requisiti
necessari a garantire
una attività formativa
efficiente, efficace e
indipendente". IL
MANUALE - E' previsto un
'Manuale di
accreditamento dei
provider', un
regolamento che sarà
sottoposto a una
periodica revisione da
parte della Commissione
nazionale per la
formazione continua,
"sulla base delle
esperienze derivanti
dalla sua applicazione
in un approccio
valutativo 'dal basso',
ai fini del
miglioramento continuo
del sistema Ecm e della
sua affidabilità tecnico
professionale (efficacia
e qualità) e trasparenza
gestionale (equità) per
i professionisti, le
istituzioni sanitarie e
i cittadini". COMITATO
DI GARANZIA - Cuore
centrale della
trasparenza del sistema
è il 'Comitato di
Garanzia per
l'indipendenza dell'Ecm
dal sistema di
sponsorizzazione'.
Particolare attenzione
sarà riservata alla
verifica di qualità e
all'indipendenza dei
provider che non
forniscono prestazioni
sanitarie. PROVIDER -
L'accreditamento dei
provider, sarà affidato
alla Commissione
nazionale o alle Regioni
e Province Autonome, a
seconda dell'ambito di
attività. Chi accredita
ha anche il compito di
verificare che i
requisiti di
accreditamento
perdurino, in
particolare per quanto
riguarda la qualità
della formazione
proposta. Non possono
essere accreditati
produttori di farmaci o
presidi medici, che
possono però
sponsorizzare la
formazione, secondo
rigide regole di
trasparenza. ALBO
NAZIONALE - Sarà
predisposto dalla
Commissione nazionale,
di concerto con gli
altri enti accreditanti
a livello regionale e
provinciale, l'Albo
nazionale dei provider
Ecm, che include tutti
quelli accreditati. La
Commissione ne cura
anche l'aggiornamento
sistematico, rendendolo
pubblicamente
consultabile, mettendo
in rilievo eventuali
sanzioni ricevute.
RAPPORTO ANNUALE - Ogni
ente che accredita
produce un Rapporto
annuale sulle attività
Ecm, che include, tra
l’altro, i risultati
delle verifiche
effettuate. La
Commissione nazionale,
sulla base dei Rapporti
e sulla scorta dei dati
dell'Osservatorio
nazionale e del Cogeaps
produce un Rapporto
annuale sulle attività
Ecm in Italia, che
analizza anche i punti
critici del sistema
complessivo. Fin qui,
tutte le novità. Nella
fase di passaggio al
nuovo regime, comunque,
"verrà mantenuto il
sistema di
accreditamento degli
eventi", ha garantito
nei giorni scorsi il
ministero del Welfare.
Le procedure per
assicurare la partenza
del nuovo sistema
saranno curate dalla
segreteria della
Commissione che opera
presso l'Agenas,
l'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari
regionali.
Luglio 2009
|
Leggi
Qualifica
del medico convenzionato
e legge penale - Pene
più severe per il medico
considerato pubblico
ufficiale
Il
ruolo assunto
nell'atto cambia la
gravità del reato
commesso
La diversa qualifica
che il medico
convenzionato può
assumere nel
compimento di un
determinato atto,
costituente ipotesi
di reato, può
cambiare
l'imputazione di
reato e di
conseguenza la
gravità della pena.
Perciò
nell'esaminare la
responsabilità del
medico è importante
definire sia la
natura giuridica del
ruolo assunto nella
condotta incriminata
(artt. 357, 358 o
359 CP) e sia, in
tema di redazione di
certificazioni, la
natura giuridica
dell'atto
incriminato: atto
pubblico (art. 479
CP), certificazione
amministrativa (art.
480 CP) o scrittura
privata (art. 481
CP).
La qualifica
giuridica del medico
convenzionato può
essere definita
sotto i profili
civile e penale.
Agli
effetti della
legge civile,
il medico di medicina
generale è un libero
professionista
incaricato di un
pubblico servizio in
base ad un accordo
collettivo nazionale
(ACN 23 marzo 2005) con
la pubblica
amministrazione,
stipulato ai sensi
dell'art. 8 del D.Lgs.
502/92, modificato dai
D.Lgs n.517\93 e
n.229/99, ed integrato
poi da differenti
accordi collettivi
regionali e aziendali ai
sensi della legge 18
ottobre 2001 n. 3. L'ACN
23 marzo 2005 precisa
all'art. 12 il ruolo del
medico convenzionato col
SSN e agli artt. 47-57
elenca i compiti
contrattualmente dovuti
dal medico nel servizio
pubblico, i quali, tra
le parti, hanno forza di
legge (art. 1372 CC).
Il rapporto di lavoro
tra medico convenzionato
e SSN si inquadra come
lavoro para-subordinato
(art. 409 CPC),
giuridicamente
caratterizzato da una
collaborazione
coordinata e
continuativa, regolata
dal diritto privato, per
cui eventuali
controversie sono di
competenza del giudice
ordinario, secondo la
decisione n. 5176/2004
della Quarta sezione del
Consiglio di Stato e la
sentenza n. 16219/2001
della Cassazione a
Sezioni Unite.
Agli
effetti della
legge penale,
il medico di medicina
generale convenzionato
col Sistema Sanitario
Nazionale (SSN),
svolgendo un'attività
disciplinata da norme di
diritto pubblico ed
esercitando peculiari
poteri pubblicistici di
certificazione, va
ritenuto pubblico
ufficiale (art. 357 CP),
secondo la sentenza n.
35836 del 22.02.2007 Ud
(dep. 01.10.2007) della
Cassazione Sezione
Penale 6°.
Per costante
giurisprudenza il medico
di medicina generale,
nello svolgimento delle
funzioni pubbliche a lui
attribuite dalla
convenzione col SSN e
negli atti incidenti
direttamente o
indirettamente sulla
spesa pubblica, viene
considerato pubblico
ufficiale :
-
Cassazione Penale a
Sezioni Unite,
sentenze n. 5 del
27.03.1992 (Delogu)
e n. 2 del
16.04.1988
(Giordano);
-
Cassazione Penale
sezione 5°, sentenze
n. 7234 del
06.06.1991 Ud. (dep.
05.07.1991) e n.
2258 del 15.12.2006
Ud. (dep.
29.01.2007).
-
Cassazione Penale
sezione 6°, sentenza
n. 4072 del
09.02.1994 Ud. (dep.
07.04.1994);
-
Cassazione Penale
sezione 1°, sentenza
n. 2207 del
18.01.1995 Ud. (dep.
03.03.1995)
Dunque agli effetti
della legge penale, è
propria del pubblico
ufficiale (art. 357
c.p.) la funzione
amministrativa
disciplinata da norme di
diritto pubblico e da
atti autoritativi e
caratterizzata dalla
formazione e dalla
manifestazione della
volontà della pubblica
amministrazione o dal
suo svolgersi per mezzo
di poteri autoritativi o
certificativi. Il potere
certificativo citato
dall'art. 357 c.p. non è
circoscritto al potere
di rappresentare come
certe delle situazioni
di fatto sottoposte alla
cognizione dell'agente e
quindi ai soli casi in
cui l'agente svolga una
funzione probatoria
fidefacente (art. 2699
CC). La nozione dei
poteri certificativi
riguarda invece
indistintamente tutte
quelle attività di
documentazione a cui
l'ordinamento assegna
efficacia probatoria,
quale che ne sia il
grado (sentenza n. 5 del
27.3.1992 Cass. Pen. a
Sezioni Unite, ric.
Delogu).
Secondo una massima meno
recente e ormai facente
parte dell'orientamento
minoritario, il medico
convenzionato col SSN
era considerato
incaricato di pubblico
servizio (art. 358 CP)
della Cassazione sezione
Penale 5° con la
sentenza n. 3582 del 9
gennaio 1991.
Al di fuori degli
obblighi inerenti il
pubblico servizio, il
medico convenzionato può
svolgere anche attività
professionale privata,
ai sensi dell'art. 58
dell'ACN 23 marzo 2005,
nello svolgimento della
quale è qualificabile
come esercente un
servizio di pubblica
necessità (art. 359 CP)
ai fini della legge
penale.
Ad esempio, nella
redazione di un
certificato per uso
assicurativo privato o
per idoneità
all'attività sportiva
non agonistica
extra-scolastica il
medico svolge
un'attività del tutto
estranea ai compiti
pubblici dovuti per
convenzione e senza
determinare alcun
impegno di spesa
pubblica in qualità di
semplice libero
professionista.
Pertanto, un'eventuale
falsa attestazione
commessa fuori
dell'esercizio delle
funzioni pubbliche viene
sanzionata con pena
minore (art. 481 CP).
In merito alla natura
giuridica della
certificazione medica
contestata, la
distinzione tra atto
pubblico (art. 2699 CC)
e certificazione
amministrativa è stata
precisata dalla sentenza
n. 257 del 03.07.1989
della Cassazione Penale
sezione 5°: nell'atto
pubblico il medico
attesta fatti da lui
compiuti o avvenuti in
sua presenza, mentre
nella certificazione
amministrativa il medico
attesta fatti da lui
rilevati o derivanti da
altri atti pubblici
pre-esistenti.
La Cassazione
sezione Penale 5° con la
sentenza n. 12827 del
09.03.2005 Ud (dep.
05.04.2005) ha affermato
che costituisce falso
ideologico in atto
pubblico (art. 479 CP)
la falsa attestazione
del medico
convenzionato,
riconosciuto come
pubblico ufficiale,
destinata a costituire
titolo in forza del
quale sorge a favore del
titolare della
convenzione il diritto
al pagamento di
prestazioni da parte
dell'ente pubblico.
Pertanto i medici
convenzionati che
certifichino ad un ente
pubblico falsamente
propri requisiti o
assenza di
incompatibilità
necessarie per ottenere
benefici economici
pubblici da cui
altrimenti sarebbero
esclusi (ad esempio:
indennità per medicina
di gruppo, indennità per
collaboratori di studio
“a tempo pieno”
riservata ai soli
titolari di medicina di
gruppo da accordi
aziendali), commettono
un falso in atto
pubblico che può essere
inoltre integrato dal
reato di truffa (art.
640 c.p.) o peculato
(art. 316 c.p.).
L'attribuzione del ruolo
di pubblico ufficiale
comporta maggiori
responsabilità penali
per il medico di
medicina generale
nell'esercizio delle sue
funzioni pubbliche, in
particolare nei casi di
reati contro la pubblica
amministrazione,
procedibili d'ufficio
(art. 50 c.p.p.), quali
ad esempio: omissione o
rifiuto di atti
d'ufficio (art. 328
c.p.), abuso d'ufficio
(art. 323 c.p.),
rivelazione di segreto
d'ufficio (art. 326
c.p.), corruzione per un
atto contrario ai doveri
d'ufficio (art. 319
c.p.), truffa ai danni
di un ente pubblico
(art. 640 c.p.), omessa
denuncia di reato
perseguibile d'ufficio
(art. 361 c.p.), falso
ideologico in atto
pubblico (art. 479 c.p.)
e in certificazione
amministrativa (art. 480
c.p.), peculato (art.
316 c.p.).
A maggiore tutela del
pubblico ufficiale, sono
però perseguibili
d'ufficio anche i reati
di cui può essere
vittima, quali ad
esempio: violenza o
minaccia ad un pubblico
ufficiale (art. 336
c.p.), oltraggio ad un
pubblico ufficiale (art.
341 c.p.) e calunnia
(art. 368 c.p.). Rimane
invece procedibile a
querela di parte il
reato di diffamazione,
anche se a mezzo di
stampa (art. 595-597
c.p.).
Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone
Organizzazione
Corsi per Medici Chirurghi presso
l’Ordine
Il decreto legislativo n.81/08 “T.U. in
materia di sicurezza e salute dei
lavoratori” obbliga tutti i colleghi
che hanno nel proprio studio uno o più
lavoratori dipendenti, ad adeguarsi alle
disposizioni previste, anche per non
incorrere in sanzioni penali.
Il nostro Ordine Professionale, per
agevolare tutti i colleghi che non sono
ancora in regola con dette norme, ha
deciso di organizzare,
in collaborazione con l’Associazione
Culturale Medico Odontoiatrica Comasca,
un corso di formazione per
medici che sono datori di lavoro o lo
diventeranno. Il corso, secondo le
regole e le materie previste dal Decreto
Legislativo, si articolerà in 16 ore
totali suddivise in 2 giornate da 8 ore
ciascuna.
Alla fine del corso sarà
rilasciato idoneo attestato di
formazione come R.S.P.P. (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
dei rischi negli ambienti di
lavoro).
Tale iniziativa ha il grosso vantaggio
di poter partecipare a corsi specifici
per il nostro settore di competenza,
senza correre il rischio di dover
frequentare corsi, presenti sul mercato,
aperti a tutte le professioni ed a costi
ben più elevati.
Per iscriversi è necessario che i
colleghi interessati compilino la scheda
allegata che dovranno far pervenire alla
Sede dell’Ordine entro il 15 giugno
2009.
Il costo per persona sarà di € 160,00
+ Iva (con regolare ricevuta) da pagare
al momento dell’iscrizione al corso.
Il corso si terrà nei seguenti giorni:
27 giugno e 4 luglio 2009 dalle ore
09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 18,00.
Scheda di iscrizione >
 Certificato
medico per diagnosi non
obiettivabile
La certificazione
medica per sua
natura è soggetta a
verifica in quanto
può creare diritti
in capo al
richiedente. Il
medico dimostra la
sua buona fede
quando formula una
diagnosi sulla base
delle dichiarazioni
riferite dal
paziente e
dell'esame
obiettivo, documenta
in scheda sanitaria
di aver prescritto
un corretto iter
diagnostico-terapeutico
e riporta sul
certificato una
prognosi congrua
alla diagnosi.
Non sussiste il reato di
falso ideologico (art.
481 cp) quando il medico
di medicina generale
certifica in buona fede
una “sindrome non
obiettivabile” sulla
base dell'anamnesi
fornita con inganno dal
paziente al fine del
rilascio del certificato
di malattia, secondo la
sentenza n. 5923 del 20
giugno 1994 della
Cassazione sez. 2° ,
pubblicata in Riv. It.
Med. Leg. 1995, 255.
Il reato di falso
ideologico (artt.
480-481 cp) si configura
quando il giudizio
diagnostico espresso nel
certificato medico si
fonda su fatti
esplicitamente
dichiarati o
implicitamente contenuti
nel giudizio stesso che
siano non corrispondenti
al vero e che ciò sia
conosciuto da colui che
ne fa attestazione,
secondo la sentenza n.
11482 del 24.5.1977
della Cassazione Penale
sezione VI e n.
149762/1992 della Cass.
Pen. sez. V.
Il falso ideologico si
differenzia a seconda
che sia commesso in atto
pubblico (art. 479 cp) o
in certificazione
amministrativa (art. 480
cp) da pubblico
ufficiale o da
incaricato di pubblico
servizio, ipotesi più
grave punita con
maggiore severità,
rispetto a quella
commessa in scrittura
privata (art. 481 cp) da
un medico in regime
libero professionale.
Il medico di medicina
generale che rilascia un
certificato medico a un
soggetto non iscritto
tra i suoi assistiti
svolge attività libero
professionale consentita
dall'art. 57 dell'ACN 23
marzo 2005 e pertanto
assume la qualifica di
esercente un servizio di
pubblica necessità (art.
359 cp) e non più quella
di incaricato di
pubblico servizio (art.
358 cp) o di pubblico
ufficiale (art. 357 cp).
Di conseguenza la natura
giuridica di tale
certificazione è quella
di semplice scrittura
privata (art. 2702 cc) e
non di atto pubblico
(art. 2699 cc) o di
certificazione
amministrativa, secondo
la sentenza n. 257 del 3
luglio1989 della
Cassazione Penale
sezione V.
La stessa legge
riconosce la validità di
certificati
esclusivamente
anamnestici, cioè che si
fondano solo sulle
informazioni
direttamente acquisite e
valutate dal medico
senza l'effettuazione
della visita fisica del
paziente, quali ad
esempio il certificato
anamnestico per
l'idoneità al porto
d'armi (DM 28.4.1998 in
GU n. 143 del 22.6.1998)
e il certificato
anamnestico per
l'idoneità alla guida di
ciclomotori.
Entrambi questi
certificati – purchè
veritieri - sono
riconosciuti validi
sebbene fondati
sull'anamnesi, cioè
senza il presupposto
della visita fisica in
quanto esclusivamente
ricognitivi della storia
del paziente.
In merito all'ipotesi
eventuale di errore
diagnostico del medico
nel certificato, si
rileva che la Corte di
Cassazione sez. Penale V
con sentenza del 18
marzo 1999 ha posto la
seguente distinzione tra
diagnosi falsa e
diagnosi errata : è
falsa la certificazione
che si basa su premesse
oggettive non
corrispondenti al vero,
mentre invece è errata
(quindi senza dolo) se
risulta inattendibile
l'interpretazione data
per motivare il giudizio
clinico.
La legge penale richiede
che sia dimostrata
l'intenzionalità della
condotta illecita per
accertare il reato, non
essendo prevista nel
sistema legislativo
vigente la figura del
falso documentale
colposo (sentenza della
Cassazione Penale
sezione V del 31
gennaio1992 in merito
alla sussistenza del
dolo).
E' utile che il medico
annoti sulla scheda
sanitaria il decorso
della malattia, a
ulteriore documentazione
della patologia e degli
accertamenti prescritti
ed eseguiti per essa in
buona fede.
La scheda sanitaria
informatica ha lo stesso
valore legale di quella
cartacea quale mezzo di
prova e la sua
falsificazione può
essere accertata
mediante perizia
informatica.
Decreto
Legislativo 81/08 sulla
sicurezza: scadenza del 16
maggio per la comunicazione
obbligatoria all’I.n.a.i.l. del
nominativo del r.l.s.
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
prevede che in tutte le unità
produttive dove esistono
dipendenti venga nominato il
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (R.L.S.).
Il nuovo obbligo introdotto dal
D. Lgs. 81/08 (art. 18, comma aa)
è quello di comunicare, per via
informatica, il nominativo dell’R.L.S.
all’INAIL entro il 16 maggio
2009.
Ogni Iscritto potrà rivolgersi
al proprio Consulente del Lavoro
oppure eseguire direttamente
l’invio del nominativo dell’R.L.S.
dal proprio computer, dopo aver
richiesto al Consulente del
Lavoro il proprio Codice Ditta e
PIN 1 (composto di 4 numeri –
qualora non venga accettato il
Codice Ditta, occorre non
inserire gli zero all’inizio del
codice stesso), presenti sul
certificato di iscrizione
all’INAIL.
La procedura INAIL da seguire
per la comunicazione è la
seguente:
1)Andare sul sito
www.inail.it
2)Cliccare “Punto cliente” in
home page;
3)Cliccare su registrazione;
4)Nella schermata di sinistra
cliccare “Registrazione ditta”
ed a questo punto inserire il
Codice ditta ed il Pin 1,
forniti dal Commercialista o dal
Consulente del lavoro;
5)Al termine di quest’operazione
avverrà la spedizione automatica
della seconda parte del PIN
(PIN2, composto di 5 numeri)
presso l’indirizzo legale della
Ditta, unitamente alle
istruzioni necessarie al primo
accesso
6)Con quei dati si effettuerà il
primo accesso ai Servizi di
Punto Cliente, si inseriranno i
dati relativi al responsabile
dei servizi telematici
dell’azienda (si consiglia il
Datore di Lavoro), si
personalizzerà la password e
finalmente si accederà
all’applicazione “Dichiarazione
RLS”.
La mancata comunicazione
all’INAIL comporta una sanzione
amministrativa di € 500,00.
Si ricorda che tutti gli R.L.S.
devono aver frequentato il corso
obbligatorio di 32 ore sulle
tematiche della sicurezza.
Normativa
in Medicina
a cura di Mauro Marin
- Medico di medicina
Generale - Pordenone
La prescrizione di
farmaci del medico
sostituto - Sanzionato
il medico sostituto per
la ricetta senza il
doppio timbro
Contestata
la mancata
identificazione del
prescrittore sulla
ricetta
I Carabinieri dei NAS di
Udine hanno contestato
al sostituto di un
medico di medicina
generale la sua mancata
identificazione nella
ricetta regionale di
prescrizione dei farmaci
per l'assenza nella
stessa del timbro
personale del
prescrittore apposto a
fianco del timbro del
medico titolare
sostituito. Il medico
sostituto prescrittore
aveva infatti solo
apposto la propria firma
per esteso sotto il
timbro del medico
titolare assente.
Il medico titolare aveva
inoltre omesso di
comunicare all'Azienda
SocioSanitaria (ASS) il
periodo di sostituzione
e il nominativo del
medico sostituto, come
invece è obbligo
convenzionale ai sensi
dell'art.37, comma 1,
dell'ACN 23 marzo 2005. La norma che è stata
ritenuta violata dal
medico sostituto è
l'art.89, comma 5, del
D.Lgs. 219\2006 in
materia di “pubblicità
dei farmaci” che afferma
: “La ricetta deve
contenere stampata o
apposta con timbro la
chiara indicazione del
medico prescrivente e
della struttura da cui
lo stesso dipende e non
ha validità ove sia
priva degli elementi
(codice fiscale
dell'assistito) di cui
al comma 4 del medesimo
articolo o della data,
firma del medico e dati
relativi all'esenzione
ticket.” Ai sensi dell'art.12 del
codice civile, capo II
dell'applicazione della
legge che afferma:
“nell'applicazione della
legge non si può
attribuire ad essa altro
significato che quello
fatto palese dal
significato proprio
delle parole secondo la
connessione di esse..”,
va rilevato che la norma
citata testualmente non
prevede affatto
l'apposizione del doppio
timbro e che il medico
sostituto in quanto
libero-professionista
può non avere un timbro
da cui si rilevi da
quale struttura dipenda,
a differenza del medico
titolare convenzionato
con l'ASS di cui il
medico sostituto è
mandatario e, con tale
qualifica assunta
attraverso mandato
(art.1703 CC), utilizza
i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato
(art.1719 CC) tra cui
nel caso specifico
proprio il ricettario e
il timbro del titolare. La Corte dei Conti
Liguria con sentenza n.
73\2002 ha affermato che
la ricetta di
prescrizione di farmaci
priva di elementi
essenziali è un atto
nullo che non può essere
accettato dal farmacista
e spedito all'ASS per la
rimborsabilità,
altrimenti configura
responsabilità contabile
del farmacista.
La violazione al comma 5
dell'art.89 citato,
contestata al medico, è
stata ritenuta
sanzionabile ai sensi
dell'art.148, comma 9,
del D.Lgs 219/2006 che
afferma : “il medico che
prescrive farmaci sulla
ricetta regionale senza
attenersi alle modalità
di cui al comma 4
dell'art.89 del medesimo
decreto è soggetto alla
sanzione amministrativa
da 300 a 1800 euro”.
Va rilevato che l'entità
della sanzione potrebbe
apparire non
proporzionata alla
violazione
amministrativa
contestata, del tutto
formale, e che non ha
comportato alcun danno
erariale in quanto
trattasi di prescrizione
appropriata nei
contenuti.
In realtà, il decreto
citato riporta
all'art.148 che la
predetta sanzione viene
irrogata limitatamente
ai casi di violazione
del comma 4, ma non
anche del comma 5,
dell'art.89 del D.Lgs
219\2006.
Il comma 4 afferma
testualmente :”Il medico
è tenuto ad indicare
sulla ricetta il codice
fiscale del paziente”.
Nel caso specifico la
violazione del comma 4
non sussisterebbe in
quanto le ricette
esaminate hanno
riportato tutte il
codice fiscale
dell'assistito e ciò
infatti non è stato
contestato per cui la
relativa sanzione
specifica di particolare
gravosità non
risulterebbe
applicabile. Il codice
fiscale è necessario per
identificare il fruitore
della prestazione come
assistito del SSN,
requisito per avere il
diritto alla
prescrizione
farmaceutica con onere a
carico del SSN ai sensi
dell'art.28, comma 2,
della legge n. 833\1978.
Questo diritto
dell'assistito del SSN è
definito già perfetto,
indipendentemente dalla
condotta del
prescrittore (Cass. Pen.
Sez. Unite, sentenza n.
6752 del 07.06.1988).
Nel caso in oggetto
potrebbe essere
applicabile invece la
sanzione per violazione
convenzionale di cui
all'art.30 dell'ACN
23.3.2005 per il medico
titolare che non ha
comunicato all'ASS la
sostituzione protrattasi
per oltre tre giorni. Ma
si tratta comunque di
una sanzione lieve che
può limitarsi ad un
richiamo verbale da
parte dell'ASS (comma 4,
art.30).
Il medico sostituto non
è sanzionabile ai sensi
del citato art.30 in
quanto non ha un
rapporto di convenzione
col SSN, ma solo di un
rapporto contrattuale
privato col medico
titolare che ha
sostituito, a meno che
non si tratti di
sostituzioni tra medici
entrambi titolari di
convenzione, come ad
esempio i medici in
associazione.
Infatti, va rilevato che
la responsabilità di
comunicare la
sostituzione all'ASS è
personale del medico
titolare ai sensi
dell'art.37, comma 1,
dell'ACN 2005 e che
l'assolvimento di questo
obbligo di per sé rende
identificabile da parte
dell'Azienda Sanitaria
il medico prescrittore,
in qualità di sostituto
di quel determinato
medico per quel
determinato periodo.
L'Azienda Sanitaria
infine, ai sensi
dell'art.18 della legge
241\1990, ha il dovere
di rilevare d'ufficio,
dati di cui è già in
possesso attraverso, nel
caso specifico, una
verifica crociata tra la
comunicazione di
sostituzione ricevuta
dal medico titolare e le
ricette redatte in quel
determinato periodo dal
medico sostituto.
Va infine rilevato, che
l'interpretazione
restrittiva della norma
dovrebbe essere
applicata verso tutti,
secondo il prioritario e
inderogabile principio
costituzionale di equità
(art.3); a titolo
d'esempio tutte le
prescrizioni su
ricettario regionale
provenienti da Ospedali
e Cliniche
Universitarie, come
noto, riportano solo il
timbro del reparto da
cui escono, con la firma
spesso illeggibile di un
medico prescrittore
senza aver apposto il
timbro personale.
Responsabilità della ASL
Deve ritenersi che non ricorra nè un rapporto di immedesimazione organica nè di ausiliarietà fra la ASL ed il medico convenzionato che va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. La ASL, in concreto, non esercita sul medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicché il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall'obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente. Va, pertanto, escluso che possano trovare applicazione le norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, non potendosi sostenere che il fatto del sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale sia in qualche modo riferibile all'ASL o che, in ogni caso, venga in essere un contatto sociale fra quest'ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio. (Avv. Ennio Grassini)
Il medico deve dimostrare di aver ottenuto un consenso informato
Un modulo generico non è nemmeno un indizio del consenso informato. Il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, con la sentenza n. 209 del 21 giugno 2007 ha stabilito che anche se l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente, sussiste la responsabilità (contrattuale) dei sanitari in mancanza il consenso informato, in quanto il trattamento medico prestato senza consenso viola gli artt. 32 e 13 della Costituzione. La sentenza afferma che l'onere della prova di avere fornito un valido consenso informato è a carico dei sanitari. Il Tribunale chiarisce che la sottoscrizione di un modulo prestampato e generico, non vale nemmeno come indizio al riguardo; nel caso di specie il Tribunale, tra l'altro, ha sottolineato che nel modulo manca il nome del sanitario che avrebbe dovuto fornire le informazioni strumentali al consenso. La sentenza, sotto il profilo del danno, aderisce all'orientamento che, a fronte dell'omissione del consenso informato, considera risarcibile l'intero danno subito dal paziente, e non il solo danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Concorso corso triennale Medici Medicina Generale 2008- 2011
Vi informiamo che, come assicurato per le vie brevi dai Funzinari del Ministero della Giustizia, l'avviso di emanazione dei bandi relativi al concorso in oggetto per il triennio 2008-2011 verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami nr. 26 del 01 aprile 2008. Ciò posto e in considerazione a che, il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, conincide con un giorno festivo, si segnala che verrà considerato utile, quale termine ultimo per l'invio o la presentazione delle domande, il giorno 02 maggio 2008.
Medicina Generale
La pubblicazione sul sito dei documenti relativi alle graduatorie di Medicina Generale e agli ambiti territoriali carenti, avviene secondo il seguente calendario:
la graduatoria provvisoria, con il relativo comunicato e il fac-simile di istanza di riesame, a partire dall'ultima settimana di settembre
-
la graduatoria definitiva e il relativo comunicato a partire dall'ultima settimana di dicembre
-
gli ambiti territoriali e le ore carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale, con il relativo comunicato e fac-simile di domanda di partecipazione alla assegnazione, a partire da:
Documenti disponibili
31 ottobre 2007
Comunicato della Direzione Generale Sanità.
Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale e 118, rilevati nel 1° semestre 2007.
31 ottobre 2007
Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, continuità assistenziale e 118, rilevati nel 1° semestre 2007.
31 ottobre 2007
Fac-simile domande
Altri documenti su:
http://www.sanita.regione.lombardia.it:80/gradregionali/med_index.asp?id=graduatorie
In Lombardia vaccino antimeningite per tutti.
L’annuncio della Regione dopo il parere favorevole del Ministero della Salute Diventeranno interamente gratuite le vaccinazioni contro la meningite per tutte le famiglie lombarde che decideranno di farne richiesta per i propri figli. Sta per essere approvata la delibera della Regione Lombardia sulla somministrazione della vaccinazione antimeningococcica C e dell'antipneumococcica, che prevede l'intero esonero dal pagamento per qualsiasi soggetto che la richieda, anche se non incluso nelle cosiddette 'categorie a rischio' . Lo ha annunciato la Regione Lombardia aggiungendo che la decisione e' conseguente alla risposta arrivata pochi giorni fa dal ministero della salute all'assessore regionale alla Sanita', Luciano Bresciani, che in aprile aveva chiesto un parere in merito all'utilita' di questi vaccini sulla base dell'evidenza scientifica. Il ministero di Lungotevere Ripa ha fornito il suo parere positivo generico e non supportato da nuovi elementi di tipo scientifico. E la Regione Lombardia sta comunque provvedendo. Per informazioni: www.regione.lombardia.it
Corte d'Appello di Genova
Scelte terapeutiche del medico e consenso informato
La verifica dell'esistenza di un consenso informato rileva allorché l'intervento terapeutico praticabile per curare una malattia comporti dei rischi che solo il malato può decidere se affrontare o meno, ma quando si tratti invece di scegliere come impostare un intervento e quale tipo di intervento eseguire, valutando preventivamente i rischi collegati all'una o all'altra soluzione, è solo il medico il soggetto tenuto a decidere in quanto la scelta terapeutica è attività tipica del medico a cui il paziente si affida confidando che la sua professionalità lo metta in grado di effettuarla valutando in modo appropriato i dati che emergono dall'esame obiettivo del suo caso, curando l'impostazione progettuale dell'intervento e soppesando i rischi collegati all'una o all'altra scelta. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Cassazione
Penale Il tartaro spetta al dentista
Esercizio abusivo dell'attività di igienista
dentale da parte della segretaria - assistente
alla poltrona Massima Atteso che dell'invasività
delle operazioni di detartrasi non può dubitarsi,
in quanto le stesse richiedono l'impiego di
strumenti specialistici e presiedono ad
un'attività di assoluta delicatezza in ragione
degli esiti (infezioni, guasti) che possono
derivare da una loro inesperta effettuazione,
pur nel silenzio normativo all'epoca dei fatti
di causa, l'assistente di poltrona non poteva (e
non potrebbe oggi) svolgere operazioni di
detartarizzazione, attività da ritenersi
riservata al medico dentista e - dunque -
penalmente censurabile ai sensi dell'art. 348
c.p. in caso di abusivo svolgimento.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
C assazione penale
Conseguenze di una lettera diffamatoria inviata all'Ordine dei Medici
In passato, la Suprema Corte ha affermato che integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone.
Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera ad un Ordine professionale, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo (personale dipendente dell'Ordine, medici veterinari presenti nella sede dell'Ordine, ecc), di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata al Consiglio (e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo componente del consiglio). (Avv. Ennio Grassini -
www.dirittosanitario.net)
Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario è tenuto ad adempiere. Tale inadempimento da luogo al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale specifica causa che va tenuto distinto dal risarcimento dei danni legati al tipo di intervento praticato. La paziente ha quindi diritto al risarcimento del danno per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Corte di
Cassazione
La
chiamata
telefonica
di un
paziente
colto da
malore
non
giustifica
l'uso
del
telefonino
durante
la guida
Nel caso
di
violazione
del
Codice
della
Strada
per il
contestato
uso del
telefono
cellulare
durante
la
guida,
non "a
viva
voce" o
dotato
di
auricolare,
ai sensi
dell'art.
173, non
può
ritenersi
giustificato
detto
comportamento
per
essere
stato il
trasgressore
un
medico,
"costretto
ad usare
il
cellulare
in
quanto
contattato
da una
paziente
colta da
malore".
Alla pur
urgente
chiamata,
il
sanitario
avrebbe
potuto
dare
riscontro
non
durante
la
guida,
con
pericolo
per sé e
per gli
altri
utenti
della
strada,
ma dopo
aver
opportunamente
arrestato
la
marcia
in
posizione
tale da
non
impegnare
la
circolazione
stradale.
(Avv.
Ennio
Grassini
-
www.dirittosanitario.net)
Presso
la sede
dell'Ordine
è
consultabile
una nota
dell'Avv.
Giorgio
Fregni
di
Modena
sulla
diffusione
musicale
nelle
sale
d'aspetto
degli
studi
medici.
(SIAE)
Cassazione
Penale Infortuni sul
lavoro
Sulla responsabilità
per la caduta del
dipendente ASL in
servizio al 118
Massima Benché il
responsabile del
servizio affermasse
di aver
compiutamente
operato, disponendo
tutto quanto era
necessario per
garantire
l'incolumità di
chiunque si trovasse
ad attraversare i
locali
dell'ospedale, ivi
compreso il cortile,
teatro
dell'incidente (nel
caso di specie
predisponendo
l'appalto per lo
sgombero della neve,
il posizionamento
dei sacchi di sale,
l'affidamento al
giardiniere del
compito di spargerlo
sul piazzale) e con
ciò ritenendo di
avere esaurito i
propri doveri e,
dunque, di non avere
responsabilità
alcuna per quanto
accaduto. Suo
compito, in realtà,
non era
esclusivamente
quello di
intervenire e dare
disposizioni
affinchè i pavimenti
delle aree in uso
all'ospedale,
destinate al
passaggio di
persone, fossero
mantenute in
condizioni tali da
garantire
l'incolumità di
quanti, dipendenti
dell'azienda e non,
vi si trovassero a
transitare, ma anche
quello di verificare
che le disposizioni
adottate fossero
puntualmente ed
esattamente
osservate. Il
profilo di colpa a
carico del
responsabile del
servizio è da
individuarsi
nell'avere egli
omesso tale
controllo e
nell'avere ritenuto
che bastasse
impartire ai
dipendenti adeguate
disposizioni per
garantirne il
rispetto e, con
esse, l'incolumità
dei terzi. (Avv.
Ennio Grassini -
www.dirittosanitario.net)
Multe
a medici che non
avvertono su colpo
di sonno da farmaci
Rischiano una multa
salata i medici che,
pur somministrando
ai pazienti
medicinali che come
effetti collaterali
inducono sonnolenza,
dimenticano di
avvertirli del
possibile colpo di
sonno. Non solo: i
camici bianchi non
sono tenuti ad una
semplice
comunicazione
verbale ma,
sottolinea la Corte
di Cassazione,
devono mettere per
iscritto
l'avvertimento "nel
foglio di
dimissioni".
Diversamente, in
caso di incidente
sopravvenuto ai
danni del paziente
inconsapevole che ha
assunto il farmaco,
possono essere
chiamati a
rispondere per il
reato di lesioni
colpose. Lo
sottolinea la Quarta
sezione penale
(sentenza 1025) che
si è occupata della
vicenda di un medico
di Pronto soccorso
presso l'ospedale
civile di Gorizia,
Giorgio C.,
condannato in primo
e in secondo grado
(con una riduzione
della provvisionale
concessa) per
lesioni colpose ad
un mese di
reclusione,
sostituito da una
multa di 1.140 euro,
oltre al
risarcimento danni,
in solido con la Asl,
nei confronti di
Dario S., un uomo
che si era
presentato al pronto
soccorso "lamentando
un malore
diagnosticato come
cardiopalmo
tachiaritmico". Il
medico gli aveva
somministrato un
tranquillante, l"En'
da 5 mg, che come
"possibili effetti
collaterali dava il
colpo di sonno".
Consigliabile,
dunque, "non
mettersi alla guida
per almeno dodici
ore". L'
avvertimento che
sconsigliava di
guidare perchè il
farmaco provocava
tra gli altri
effetti "sedazione",
si legge nella
sentenza, "non era
contenuto nel foglio
di dimissioni
consegnato al
paziente" e così
Dario S., appena
dimesso, si era
messo al volante e,
"colto da un colpo
di sonno, invadeva
la opposta corsia
della strada,
entrando in
collisione con
un'altra autovettura
e riportando lesioni
gravi". Sulla
"responsabilità del
medico", il cui
ricorso è stato
accolto dalla
Cassazione solo
parzialmente
relativamente alla
richiesta di una
"integrazione
probatoria" poichè
era emerso che il
paziente era un
"cattivo guidatore",
gli 'ermellini' non
hanno avuto nulla da
eccepire rispetto ai
colleghi della Corte
d'appello di
Trieste, settembre
2005, e hanno messo
nero su bianco che
era compito del
dottor Giorgio C.
"mettere al corrente
il paziente" degli
effetti collaterali
del farmaco.
Cassazione
penale Falso in
certificazione
Certificazione
concordata: concorso in
truffa aggravata
dell'assistente sociale
Massima Confermata la
misura interdittiva
della sospensione dal
pubblico ufficio di
assistente sociale
presso l'Ospedale per la
durata di mesi due in
relazione alla
contestazione di
concorso in truffa
aggravata, di cui agli
artt. 110 e 640 c.p.,
comma 2, n. 1, per avere
con artifici e raggiri -
consistiti nel
concordare la redazione
da parte primario
dell'Unità operativa di
Geriatria del Presidio
Ospedaliero di un falso
certificato medico e la
redazione da parte dei
medici componenti la
Commissione di prima
istanza per
l'accertamento degli
stati di invalidità
civile di un falso
verbale - indotto in
errore l'INPS e il
Ministero dell'Economia
e delle Finanze in
ordine all'effettiva
sussistenza dei
requisiti necessari per
godere della pensione di
invalidità totale e
dell'indennità di
accompagnamento,
procurando un ingiusto
profitto, rappresentato
dal riconoscimento del
diritto alla
corresponsione delle
somme relative alla
pensione e
all'accompagnamento, con
pari danno dell'ente
pubblico. La riferita
condotta risulta idonea
a costituire quegli
artifici e raggiri
necessari ai fini del
perfezionamento del
delitto di cui all'art.
640 c.p. ed è certamente
espressiva di un
concorso nella
commissione della truffa
ai danni dell'ente
pubblico. (Avv. Ennio
Grassini -
www.dirittosanitario.net)
Normativa
in Medicina (a cura
di Anna Durini -
Univadis)
I medici di
medicina
generale, che
operino in
rapporto
convenzionato
con il SSN,
all’atto della
prescrizione di
farmaci devono
attenersi
rigidamente al
rispetto delle
note CUF
(Commissione
unica del
farmaco), pena
la condanna al
risarcimento del
danno pecuniario
causato.
Nella sentenza
più avanti
discussa,
infatti, la
Corte dei Conti
ha giudicato
come grave
colpevolezza
l’attività
prescrittiva
tenuta dal
Medico convenuto
il quale, avendo
stipulato la
convenzione con
la struttura
sanitaria
pubblica, era
tenuto a
conoscere ed
applicare le
norme
fondamentali che
disciplinano la
prescrizione
appropriata e
finanziariamente
sostenibile a
carico del SSN,
come
espressamente
impostogli
peraltro
dall'accordo
collettivo
regolante la
predetta
convenzione.
La
metodologia
degli
accertamenti
Il direttore
generale della
ASL Salerno 2 ha
svolto il
controllo e il
monitoraggio
della spesa
farmaceutica e
dell'appropriatezza
prescrittiva, in
riferimento
all’ultimo
quadrimestre del
2003. Sono così
emerse
(relazione prot.
n. 909 del 16
dicembre 2004)
irregolarità
amministrative
circa l'attività
di sette medici
di base
appartenenti al
Distretto X. Nel
corso
dell’ulteriore
istruttoria
svolta sulla
vicenda dalla
Procura, il
Comando di
Polizia
Tributaria di
Salerno della
Guardia di
Finanza è giunto
alle stesse
conclusioni,
come poi
circostanziato
nella relazione
inviata alla
Direzione
sanitaria (prot.
n. 5941/III del
5 maggio 2005).
Il percorso è
partito
dall'individuazione
dei medici di
base che,
nell'ambito del
Distretto
presentavano i
valori di spesa
farmaceutica
pro-capite, nel
IV trimestre
2003, più alti
rispetto alla
media
(aziendale,
distrettuale e
nazionale), con
riferimento
specifico però a
determinate
categorie di
farmaci
ricompresi nelle
note elaborate
dalla CUF. La
seconda fase
dell'attività di
controllo è
stata incentrata
sulla redazione
di un prospetto
riassuntivo, per
ciascun medico,
in cui sono
state indicate
le percentuali
di prescrizioni
di ogni nota CUF
rispetto al
totale delle
ricette
prescritte.
Confrontando
tali
percentuali, con
quelle emerse
dal totale delle
ricette
prescritte da
tutti i medici
del Distretto,
sono stati
individuati i
medici con
valore di spesa
più alto e i
farmaci che
presentavano
maggiori rischi
di
inappropriatezza
prescrittiva. Al
fine di
individuare i
casi di evidente
prescrizione
irregolare si è
fatto
riferimento alle
caratteristiche
terapeutiche di
ogni singolo
farmaco
contenute nelle
note CUF.
Il
singolo caso
La sentenza
riguarda uno dei
medici
coinvolti,
citato in
giudizio dalla
procura
regionale per
risarcire la ASL
di Salerno 2 di
un danno
quantificato in
euro 2.660,66
oltre
rivalutazione
monetaria,
interessi legali
e spese di
giustizia.
Nei confronti
del Medico erano
state accertate
irregolarità per
mancata
conformità delle
prescrizioni
rispetto alle
note CUF n. 1,9,
13, 48, 55, 66,
79. In
particolare: con
riferimento alle
note n.48
(inibitori della
pompa protonica
per patologie a
carico
dell'apparato
gastro-duodenale)
e 55
(antimicrobici
per trattamento
iniettivo di
infezioni) si è
riscontrata la
lunghezza del
ciclo
terapeutico
rispetto alle
caratteristiche
farmacocinetiche
del medicinale;
con riferimento
alle note n.13
(farmaci per la
cura delle
dislipidemie) e
66 (artropatie,
osteoartrosi,
dolore
neoplastico,
gotta) la troppo
giovane età
degli assistiti
rispetto alle
caratteristiche
del farmaco.
Che cosa
dice la legge
Ciascun medico
di base è tenuto
ad adeguarsi
alle indicazioni
e limitazioni
delle note CUF,
in mancanza
essendo tenuto a
rimborsare il
costo del
farmaco
prescritto
secondo l’art.1,
comma 4, L.
425/1996 che
recita: “le
aziende
sanitarie locali
e le aziende
ospedaliere
curano … i
controlli
obbligatori,
basati su
appositi
registri o altri
idonei
strumenti,
necessari ad
assicurare che
la prescrizione
dei medicinali
rimborsabili a
carico del
Servizio
sanitario
nazionale sia
conforme alle
condizioni e
alle limitazioni
previste dai
provvedimenti
della
Commissione
unica del
farmaco e che
gli appositi
moduli del
Servizio
sanitario
nazionale non
siano utilizzati
per medicinali
non ammessi a
rimborso.
Qualora dal
controllo
risulti che un
medico abbia
prescritto un
medicinale senza
osservare le
condizioni e le
limitazioni
citate, … il
medico è tenuto
a rimborsare al
Servizio
sanitario
nazionale il
farmaco
indebitamente
prescritto”.
Il legislatore
ha voluto
individuare un
meccanismo
diretto a creare
le condizioni
perché la spesa
pubblica
farmaceutica
possa, a monte,
essere destinata
a soddisfare il
requisito del
beneficio
terapeutico e
dunque utile per
la collettività.
Con detto
meccanismo si
traducono dunque
in veri e propri
precetti
giuridicamente
vincolanti le
note CUF, anche
se all'origine
sono linee guida
di natura
medico-scientifica
liberamente
disattendibili -
rientrando in
tal caso la
scelta
nell'ambito
insindacabile
del merito
connesso
all'esercizio
della
professione
medica - qualora
l'esborso venga
sopportato dal
privato.
Inoltre, l'art.15
bis, comma 1,
lett.c) del DPR
270/2000 impone
espressamente al
medico l'obbligo
di “operare
secondo i
principi di
efficacia e di
appropriatezza
degli interventi
in base ai quali
le risorse
devono essere
indirizzate
verso le
prestazioni la
cui efficacia è
riconosciuta
secondo le
evidenze
scientifiche e
verso i soggetti
che maggiormente
ne possono
trarre
beneficio”,
restando
l'ambito
insindacabile
della
prescrizione
secondo “scienza
e coscienza”
(comma 2)
residuale
rispetto a
quello legato
all'osservanza
dei predetti
principi,
trasposti sul
piano operativo
nelle note CUF.
Pertanto,
qualora
dall'espletamento
di tali attività
derivi un danno
all'amministrazione,
questa deve
promuovere
davanti alla
Corte dei conti
- e non
all'autorità
giudiziaria
ordinaria -
l'azione per il
ristoro del
pregiudizio che
assuma di aver
subito, in
quanto la
responsabilità
del sanitario
dipende non
dall'esercizio
della sua
professione,
bensì dal
comportamento
illegittimo,
doloso o colposo
posto in essere
nell'ambito del
rapporto di
pubblico
servizio” (Corte
di Cassazione –
Sezioni Unite -
13 novembre 1996
n. 9957; in
terminis 21
dicembre 1999 n.
922).
La
sentenza
Da tale sistema
emerge, ad
avviso della
Procura
l'evidente
antigiuridicità
della condotta
dannosa tenuta
dal Medico
considerato che
“rientra,
infatti, nei
suoi precisi
doveri di
servizio,
siccome nascenti
dal rapporto di
collaborazione
parasubordinato
intrattenuto con
l'azienda,
quello di
concorrere alla
più oculata
gestione della
spesa
farmaceutica.
Quanto, infine,
al nocumento
così arrecato,
di esso dovrà
rispondere in
qualità di
medico di base
e, dunque, in
rapporto
convenzionale
libero-professionale
con l'ASL SA 2,
il quale
costituisce
relazione di
servizio idonea
a fondare la
responsabilità
in parola.”
Per quanto
concerne il
connotato
soggettivo della
condotta, la
Procura afferma
che il Medico
“ha, infatti,
consapevolmente
(o con
gravissima
negligenza)
violato le
regole che
presidiano alla
corretta
prescrizione dei
farmaci a carico
del SSN … si
consideri che
nell'effettuare
la prescrizione
il medico di
base deve sempre
rapportarsi al
prontuario
farmaceutico
nazionale,
contenente le
predette note,
onde verificare
la compatibilità
della
somministrazione
suggerita al
paziente con le
modalità, la
posologia e le
patologie
indicate nelle
stesse. Laddove
ciò non avvenga,
la negligenza
del medico
risulta in re
ipsa poichè vi
sarà l'evidente
prova della non
adeguata
conoscenza del
contenuto delle
note in
questione o il
preordinato
intendimento di
non adoperarle”.
Conclusione
In data 27
dicembre 2005 il
convenuto ha
depositato una
nota, in
allegato alla
quale deposita i
cedolini di
pagamento delle
competenze
retributive
relative ai mesi
dal maggio
all'ottobre
2005, dai quali
risulta che la
ASL SA 2 ha
provveduto a
recuperare
mensilmente alla
voce “recupero
somme per
farmaci”
l'importo
costante di euro
443,44 mensili,
per un totale di
euro 2.660,64.
La Corte dei
Conti - Sezione
Giurisdizionale
per la regione
Campania ha
dichiarato
quindi cessata
la materia del
contendere fino
a concorrenza
della sorte
capitale di euro
2.660,66;
condannando il
convenuto al
pagamento della
rivalutazione
monetaria
secondo gli
indici ISTAT
dalla data
dell'addebito
amministrativo
(26 ottobre
2004) fino alla
data di ogni
singolo
recupero, nonché
degli interessi
legali dalla
data del
deposito della
presente
decisione fino
al soddisfo. Le
spese del
giudizio seguono
la soccombenza e
sono liquidate
in favore
dell'Erario.
Fonti
- 28
novembre
2006 - Corte
dei Conti -
Sezione
Giurisdizionale
Campania –
Sentenza n.
1710
- Legge
425/1996
Conversione
in legge,
con
modificazioni,
del
decreto-legge
20 giugno
1996, n.
323, recante
disposizioni
urgenti per
il
risanamento
della
finanza
pubblica.
- DPR
270/2000
Regolamento
di
esecuzione
dell'accordo
collettivo
nazionale
per la
disciplina
dei rapporti
con i medici
di medicina
generale.
Art. 15-bis
-
Appropriatezza
delle cure e
dell'uso
delle
risorse.
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