Leggi e Decreti 

Corte di Cassazione
La chiamata telefonica di un paziente colto da malore non giustifica l'uso del telefonino durante la guida
Nel caso di violazione del Codice della Strada per il contestato uso del telefono cellulare durante la guida, non "a viva voce" o dotato di auricolare, ai sensi dell'art. 173, non può ritenersi giustificato detto comportamento per essere stato il trasgressore un medico, "costretto ad usare il cellulare in quanto contattato da una paziente colta da malore". Alla pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

Presso la sede dell'Ordine è consultabile una nota dell'Avv. Giorgio Fregni  di Modena sulla diffusione musicale nelle sale d'aspetto degli studi medici. (SIAE)

 

 

Cassazione Penale Infortuni sul lavoro
Sulla responsabilità per la caduta del dipendente ASL in servizio al 118 Massima Benché il responsabile del servizio affermasse di aver compiutamente operato, disponendo tutto quanto era necessario per garantire l'incolumità di chiunque si trovasse ad attraversare i locali dell'ospedale, ivi compreso il cortile, teatro dell'incidente (nel caso di specie predisponendo l'appalto per lo sgombero della neve, il posizionamento dei sacchi di sale, l'affidamento al giardiniere del compito di spargerlo sul piazzale) e con ciò ritenendo di avere esaurito i propri doveri e, dunque, di non avere responsabilità alcuna per quanto accaduto. Suo compito, in realtà, non era esclusivamente quello di intervenire e dare disposizioni affinchè i pavimenti delle aree in uso all'ospedale, destinate al passaggio di persone, fossero mantenute in condizioni tali da garantire l'incolumità di quanti, dipendenti dell'azienda e non, vi si trovassero a transitare, ma anche quello di verificare che le disposizioni adottate fossero puntualmente ed esattamente osservate. Il profilo di colpa a carico del responsabile del servizio è da individuarsi nell'avere egli omesso tale controllo e nell'avere ritenuto che bastasse impartire ai dipendenti adeguate disposizioni per garantirne il rispetto e, con esse, l'incolumità dei terzi. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
 

Multe a medici che non avvertono su colpo di sonno da farmaci

Rischiano una multa salata i medici che, pur somministrando ai pazienti medicinali che come effetti collaterali inducono sonnolenza, dimenticano di avvertirli del possibile colpo di sonno. Non solo: i camici bianchi non sono tenuti ad una semplice comunicazione verbale ma, sottolinea la Corte di Cassazione, devono mettere per iscritto l'avvertimento "nel foglio di dimissioni". Diversamente, in caso di incidente sopravvenuto ai danni del paziente inconsapevole che ha assunto il farmaco, possono essere chiamati a rispondere per il reato di lesioni colpose. Lo sottolinea la Quarta sezione penale (sentenza 1025) che si è occupata della vicenda di un medico di Pronto soccorso presso l'ospedale civile di Gorizia, Giorgio C., condannato in primo e in secondo grado (con una riduzione della provvisionale concessa) per lesioni colpose ad un mese di reclusione, sostituito da una multa di 1.140 euro, oltre al risarcimento danni, in solido con la Asl, nei confronti di Dario S., un uomo che si era presentato al pronto soccorso "lamentando un malore diagnosticato come cardiopalmo tachiaritmico". Il medico gli aveva somministrato un tranquillante, l"En' da 5 mg, che come "possibili effetti collaterali dava il colpo di sonno". Consigliabile, dunque, "non mettersi alla guida per almeno dodici ore". L' avvertimento che sconsigliava di guidare perchè il farmaco provocava tra gli altri effetti "sedazione", si legge nella sentenza, "non era contenuto nel foglio di dimissioni consegnato al paziente" e così Dario S., appena dimesso, si era messo al volante e, "colto da un colpo di sonno, invadeva la opposta corsia della strada, entrando in collisione con un'altra autovettura e riportando lesioni gravi". Sulla "responsabilità del medico", il cui ricorso è stato accolto dalla Cassazione solo parzialmente relativamente alla richiesta di una "integrazione probatoria" poichè era emerso che il paziente era un "cattivo guidatore", gli 'ermellini' non hanno avuto nulla da eccepire rispetto ai colleghi della Corte d'appello di Trieste, settembre 2005, e hanno messo nero su bianco che era compito del dottor Giorgio C. "mettere al corrente il paziente" degli effetti collaterali del farmaco.   

Cassazione penale Falso in certificazione Certificazione concordata: concorso in truffa aggravata dell'assistente sociale Massima Confermata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di assistente sociale presso l'Ospedale per la durata di mesi due in relazione alla contestazione di concorso in truffa aggravata, di cui agli artt. 110 e 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere con artifici e raggiri - consistiti nel concordare la redazione da parte primario dell'Unità operativa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di un falso certificato medico e la redazione da parte dei medici componenti la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di un falso verbale - indotto in errore l'INPS e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per godere della pensione di invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento, procurando un ingiusto profitto, rappresentato dal riconoscimento del diritto alla corresponsione delle somme relative alla pensione e all'accompagnamento, con pari danno dell'ente pubblico. La riferita condotta risulta idonea a costituire quegli artifici e raggiri necessari ai fini del perfezionamento del delitto di cui all'art. 640 c.p. ed è certamente espressiva di un concorso nella commissione della truffa ai danni dell'ente pubblico. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

Normativa in Medicina (a cura di Anna Durini - Univadis)

I medici di medicina generale, che operino in rapporto convenzionato con il SSN, all’atto della prescrizione di farmaci devono attenersi rigidamente al rispetto delle note CUF (Commissione unica del farmaco), pena la condanna al risarcimento del danno pecuniario causato.
Nella sentenza più avanti discussa, infatti, la Corte dei Conti ha giudicato come grave colpevolezza l’attività prescrittiva tenuta dal Medico convenuto il quale, avendo stipulato la convenzione con la struttura sanitaria pubblica, era tenuto a conoscere ed applicare le norme fondamentali che disciplinano la prescrizione appropriata e finanziariamente sostenibile a carico del SSN, come espressamente impostogli peraltro dall'accordo collettivo regolante la predetta convenzione.

La metodologia degli accertamenti
Il direttore generale della ASL Salerno 2 ha svolto il controllo e il monitoraggio della spesa farmaceutica e dell'appropriatezza prescrittiva, in riferimento all’ultimo quadrimestre del 2003. Sono così emerse (relazione prot. n. 909 del 16 dicembre 2004) irregolarità amministrative circa l'attività di sette medici di base appartenenti al Distretto X. Nel corso dell’ulteriore istruttoria svolta sulla vicenda dalla Procura, il Comando di Polizia Tributaria di Salerno della Guardia di Finanza è giunto alle stesse conclusioni, come poi circostanziato nella relazione inviata alla Direzione sanitaria (prot. n. 5941/III del 5 maggio 2005).

Il percorso è partito dall'individuazione dei medici di base che, nell'ambito del Distretto presentavano i valori di spesa farmaceutica pro-capite, nel IV trimestre 2003, più alti rispetto alla media (aziendale, distrettuale e nazionale), con riferimento specifico però a determinate categorie di farmaci ricompresi nelle note elaborate dalla CUF. La seconda fase dell'attività di controllo è stata incentrata sulla redazione di un prospetto riassuntivo, per ciascun medico, in cui sono state indicate le percentuali di prescrizioni di ogni nota CUF rispetto al totale delle ricette prescritte. Confrontando tali percentuali, con quelle emerse dal totale delle ricette prescritte da tutti i medici del Distretto, sono stati individuati i medici con valore di spesa più alto e i farmaci che presentavano maggiori rischi di inappropriatezza prescrittiva. Al fine di individuare i casi di evidente prescrizione irregolare si è fatto riferimento alle caratteristiche terapeutiche di ogni singolo farmaco contenute nelle note CUF.

Il singolo caso
La sentenza riguarda uno dei medici coinvolti, citato in giudizio dalla procura regionale per risarcire la ASL di Salerno 2 di un danno quantificato in euro 2.660,66 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Nei confronti del Medico erano state accertate irregolarità per mancata conformità delle prescrizioni rispetto alle note CUF n. 1,9, 13, 48, 55, 66, 79. In particolare: con riferimento alle note n.48 (inibitori della pompa protonica per patologie a carico dell'apparato gastro-duodenale) e 55 (antimicrobici per trattamento iniettivo di infezioni) si è riscontrata la lunghezza del ciclo terapeutico rispetto alle caratteristiche farmacocinetiche del medicinale; con riferimento alle note n.13 (farmaci per la cura delle dislipidemie) e 66 (artropatie, osteoartrosi, dolore neoplastico, gotta) la troppo giovane età degli assistiti rispetto alle caratteristiche del farmaco.

Che cosa dice la legge
Ciascun medico di base è tenuto ad adeguarsi alle indicazioni e limitazioni delle note CUF, in mancanza essendo tenuto a rimborsare il costo del farmaco prescritto secondo l’art.1, comma 4, L. 425/1996 che recita: “le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano … i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, … il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto”.

Il legislatore ha voluto individuare un meccanismo diretto a creare le condizioni perché la spesa pubblica farmaceutica possa, a monte, essere destinata a soddisfare il requisito del beneficio terapeutico e dunque utile per la collettività. Con detto meccanismo si traducono dunque in veri e propri precetti giuridicamente vincolanti le note CUF, anche se all'origine sono linee guida di natura medico-scientifica liberamente disattendibili - rientrando in tal caso la scelta nell'ambito insindacabile del merito connesso all'esercizio della professione medica - qualora l'esborso venga sopportato dal privato.

Inoltre, l'art.15 bis, comma 1, lett.c) del DPR 270/2000 impone espressamente al medico l'obbligo di “operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio”, restando l'ambito insindacabile della prescrizione secondo “scienza e coscienza” (comma 2) residuale rispetto a quello legato all'osservanza dei predetti principi, trasposti sul piano operativo nelle note CUF.

Pertanto, qualora dall'espletamento di tali attività derivi un danno all'amministrazione, questa deve promuovere davanti alla Corte dei conti - e non all'autorità giudiziaria ordinaria - l'azione per il ristoro del pregiudizio che assuma di aver subito, in quanto la responsabilità del sanitario dipende non dall'esercizio della sua professione, bensì dal comportamento illegittimo, doloso o colposo posto in essere nell'ambito del rapporto di pubblico servizio” (Corte di Cassazione – Sezioni Unite - 13 novembre 1996 n. 9957; in terminis 21 dicembre 1999 n. 922).

La sentenza
Da tale sistema emerge, ad avviso della Procura l'evidente antigiuridicità della condotta dannosa tenuta dal Medico considerato che “rientra, infatti, nei suoi precisi doveri di servizio, siccome nascenti dal rapporto di collaborazione parasubordinato intrattenuto con l'azienda, quello di concorrere alla più oculata gestione della spesa farmaceutica. Quanto, infine, al nocumento così arrecato, di esso dovrà rispondere in qualità di medico di base e, dunque, in rapporto convenzionale libero-professionale con l'ASL SA 2, il quale costituisce relazione di servizio idonea a fondare la responsabilità in parola.”
Per quanto concerne il connotato soggettivo della condotta, la Procura afferma che il Medico “ha, infatti, consapevolmente (o con gravissima negligenza) violato le regole che presidiano alla corretta prescrizione dei farmaci a carico del SSN … si consideri che nell'effettuare la prescrizione il medico di base deve sempre rapportarsi al prontuario farmaceutico nazionale, contenente le predette note, onde verificare la compatibilità della somministrazione suggerita al paziente con le modalità, la posologia e le patologie indicate nelle stesse. Laddove ciò non avvenga, la negligenza del medico risulta in re ipsa poichè vi sarà l'evidente prova della non adeguata conoscenza del contenuto delle note in questione o il preordinato intendimento di non adoperarle”.

Conclusione
In data 27 dicembre 2005 il convenuto ha depositato una nota, in allegato alla quale deposita i cedolini di pagamento delle competenze retributive relative ai mesi dal maggio all'ottobre 2005, dai quali risulta che la ASL SA 2 ha provveduto a recuperare mensilmente alla voce “recupero somme per farmaci” l'importo costante di euro 443,44 mensili, per un totale di euro 2.660,64.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Campania ha dichiarato quindi cessata la materia del contendere fino a concorrenza della sorte capitale di euro 2.660,66; condannando il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'addebito amministrativo (26 ottobre 2004) fino alla data di ogni singolo recupero, nonché degli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario.

Fonti

  • 28 novembre 2006 - Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Campania – Sentenza n. 1710
  • Legge 425/1996 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
  • DPR 270/2000 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Art. 15-bis - Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse.
  • Dirittosanitario.net